Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: carattere oggettivo, esclusivo e determinante, Licenziamento discriminatorio, licenziamento ritorsivo, motivo illecito


27 Ago 2017

La natura oggettiva del licenziamento discriminatorio e quella soggettiva del licenziamento ritorsivo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14456 del 9 giugno 2017, è intervenuta nuovamente sulla distinzione tra licenziamento per motivi discriminatori e quello per ragioni ritorsive. La Corte, inserendosi nel solco tracciato dalla sentenza n. 6575 del 5 aprile 2016 dalla medesima emessa, ha chiarito che il licenziamento discriminatorio ha carattere oggettivo trovando la propria fonte nella violazione di predeterminate norme di legge di diritto interno ed europeo poste a protezione di specifici interessi quali il credo politico, la fede religiosa, l’appartenenza ad un sindacato o la partecipazione all’attività sindacale, ragioni razziali, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basate sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali del dipendente (vedasi art. 3, L. n. 108/1990; art. 4, L. n. 604/1966; art. 15, L. n. 300/1970). Diversamente, il licenziamento ritorsivo non ha natura oggettiva, non opera in maniera automatica. In tale ipotesi non solo il recesso datoriale deve essere ingiustificato ma è anche necessario che il motivo che si considera illecito sia esclusivo e determinante quale reazione datoriale ad un comportamento lecito, ma non gradito, di un dipendente. In sostanza il licenziamento ritorsivo ed il licenziamento discriminatorio sono due fattispecie distinte, essendo costituito l’elemento qualificante nel caso di (i) licenziamento discriminatorio dalla condotta discriminatoria e (ii) licenziamento ritorsivo dall’illiceità del motivo (unico e determinante).

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