Categorie: Insights, Giurisprudenza


26 Feb 2018

Legittimo il recesso unilaterale del datore di lavoro dall’accordo di secondo livello

Il Tribunale di Frosinone, con sentenza 98 del 7 febbraio 2018, ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore dimissionario avverso la sua precedente datrice di lavoro. Nello specifico il lavoratore deduceva l’illegittimità del recesso datoriale dall’accordo integrativo risalente al 1988 ed istitutivo della 14ma mensilità, operato unilateralmente nel 2014, per violazione del principio della intangibilità della retribuzione ex art. 36 Cost. e dell’art. 2103 cod. civ. Il lavoratore asseriva, in sostanza, che la 14ma mensilità trovasse la sua fonte nel rapporto negoziale tra le parti instauratosi al momento dell’assunzione. Si costituiva ritualmente la società deducendo la legittimità del proprio operato e richiedendo, per l’effetto, il rigetto del ricorso con assoluzione da ogni domanda in esso contenuta. Il Giudice di prime cure, nell’aderire pienamente alle argomentazioni della società, ha evidenziato che il contratto collettivo, senza predeterminazione di un termine di efficacia (come nel caso di specie), non può vincolare per sempre le parti contraenti. Ciò in quanto finirebbe per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su limiti temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione. Sicché, sempre secondo il Tribunale, alla contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato. Non solo. Il Giudice ha evidenziato come mai nel caso di specie sia stato concordato a livello di intese individuale con il ricorrente che la retribuzione spettante avrebbe ricompreso una 14mensilità, essendo essa stata applicata esclusivamente in base ad un accordo di secondo livello. Non da ultimo il Giudice ha rilevato che il ricorrente nel rivendicare una violazione dell’art. 36 Cost. per il solo fatto dell’abolizione della 14ma mensilità non ha provato la lesione del minimo costituzionale che, a suo avviso, è comunque da escludersi sulla scorta delle buste paga prodotte in giudizio.

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