Categorie: Insights, Giurisprudenza


28 Nov 2018

Quando è legittimo licenziare un dipendente in malattia

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27656 del 30 ottobre 2018, è tornata ad occuparsi del tema del dipendente che in costanza di malattia svolge altre attività.

Il Fatto

Un lavoratore veniva licenziato per giusta causa per essere stato colto – durante il periodo di assenza dal servizio a causa di un infortunio sul lavoro – a svolgere, attività di collaborazione familiare, documentata da una indagine ispettiva disposta dalla società datrice di lavoro. Ciononostante, il medico specialista aveva allo stesso prescritto di rimanere a riposo con tutore per 15 giorni con ghiaccio in loco.

Il lavoratore licenziato impugnava dinnanzi al Giudice di prime cure il provvedimento espulsivo affinché venisse dichiarata la sua illegittimità. Il Tribunale rigettava la sua domanda e così il lavoratore ricorreva in appello, ottenendo la riforma della decisione di primo grado.

Nello specifico, la Corte distrettuale rilevava che la condotta incriminata integrava una violazione dell’obbligo di diligenza gravante sul lavoratore, che avrebbe dovuto indurlo a rispettare le prescrizioni mediche concernenti l’osservanza di un periodo di riposo dopo il verificarci dell’evento infortunistico.

Tuttavia, la Corte d’appello non riteneva sussistente gli estremi della giusta causa, avendo la Consulenza Tecnico Medico legale escluso che lo svolgimento di attività nei giorni successivi l’infortunio, sebbene non rispettoso delle prescrizioni mediche, avesse comportato un aggravamento della malattia. Concludeva cosi la Corte d’appello per l’applicazione nel caso in esame della tutela di cui al comma 5 dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori (risoluzione del rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna del datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria tra 12 e 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all’anzianità di servizio e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti).

Avverso la decisione della Corte d’appello il lavoratore ricorreva in cassazione.

La decisione della Cassazione

La Corte Cassazione adita ha innanzitutto ricordato che nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa, durante il periodo di assenza per malattia, pur precisando che la stessa può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento allorquando integri una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. E ciò può avvenire quando:

–       lo svolgimento di un’altra attività lavorativa da parte del dipendente sia di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza per malattia, dimostrando una sua fraudolenta simulazione, o

–       l’attività stessa – valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata nonché alle mansioni svolte – sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore, con violazione di un’obbligazione che la dottrina inserisce nella categoria dei doveri preparatori e strumentali rispetto alla corretta esecuzione del contratto (cfr. Cass. 1/7/2005 n. 14046, Cass. 29/11/2012 n. 21253, e da ultimo Cass. 27/4/2017 n. 10416).

La Corte di Cassazione ha rilevato, altresì, che la valutazione del giudice di merito in ordine all’incidenza del lavoro sulla guarigione, ha per oggetto il comportamento del dipendente nel momento in cui lo stesso svolge una attività che può ritardare la guarigione, recando un pregiudizio al futuro tempestivo svolgimento del lavoro.

Pertanto, a parere della Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno correttamente osservato che:

–       l’attività quotidiana svolta dal lavoratore, documentata dall’indagine ispettiva disposta dalla società, sia pure con il supporto del tutore, non aveva rispettato i dettami della prescrizione sanitaria;

–       tale comportamento, aveva reso incerto il positivo esito del processo di guarigione, con violazione di un’obbligazione preparatoria e strumentale rispetto alla corretta esecuzione del contratto, oltre che degli specifici obblighi contrattuali di diligenza.

La Corte di Cassazione ha ritenuto, inoltre, corretta l’applicazione nel caso in esame della tutela indennitaria di cui al comma 5 dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, in considerazione dell’effettiva sussistenza del fatto, sia pur sorretto da un elemento psicologico non connotato da profili di intensità tale da integrare una giusta causa.

 

 

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