Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: Licenziamento, quota di riserva


2 Dic 2019

Ilegittimità del licenziamento del lavoratore occupato obbligatoriamente

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26029 del 15 ottobre 2019, ha chiarito che nell’ambito di una procedura collettiva di riduzione del personale

  • deve ritenersi illegittimo il licenziamento del lavoratore occupato obbligatoriamente, se al momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva e
  • che le conseguenze della annullabilità del licenziamento devono essere ricondotte a quelle attivabili in caso di recesso illegittimo accertata la violazione dei criteri di scelta.

I fatti di causa

Un dipendente assunto ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio aveva impugnato giudizialmente il licenziamento intimatogli nell’alveo di una procedura collettiva. Il lavoratore aveva basato l’impugnazione sull’assunto che, con il suo licenziamento, il datore avesse violato la c.d. quota di riserva prevista per legge. Il ricorso del lavoratore veniva accolto in primo e secondo grado, con condanna della società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento in suo favore dell’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Avverso la decisione di merito la società soccombente ricorreva in cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso della società datrice di lavoro, ha osservato preliminarmente che nel caso di specie trova applicazione l’art. 10, comma 4, della legge 68/199. Secondo detta norma è annullabile il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente qualora il numero dei lavoratori rimanenti occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva.

La ratio della norma è quella di evitare che, in occasione di licenziamenti individuali o collettivi motivati da ragioni economiche, l’imprenditore possa superare i limiti imposti alla presenza percentuale nella sua azienda di personale appartenente alle categorie protette, originariamente assunti in conformità ad un obbligo di legge.

In questo contesto la Corte di Cassazione ha evidenziato che le risultanze dei giudici di merito non potevano essere riesaminate in sede di legittimità, considerandole comunque sufficienti a sorreggere la decisione. I giudici di merito avevano, infatti, concordemente ritenuto incontestata la sussistenza in capo alla società dei requisiti per l’assunzione ai sensi della normativa sul collocamento obbligatorio e che, con il licenziamento del lavoratore, fosse stata violata la quota di riserva.

Ciò detto, a parere della Corte di Cassazione, la tutela applicabile al lavoratore è riconducibile all’ipotesi astratta dell’annullamento del recesso per violazione dei criteri di scelta, che sussiste “allorquando i criteri di scelta siano, ad esempio, illegittimi, perché in violazione di legge, o illegittimamente applicati, perché attuati in difformità dalle previsioni legali o collettive” (Cass. n. 12095/2016). Pertanto, nella fattispecie in esame trova applicazione il comma 3, dell’art. 5 della Legge 223/1991 secondo il quale “qualora il licenziamento sia intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, si applica il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo articolo 18”.

Non, infatti, può considerarsi legittima, la scelta del datore di lavoro, che in violazione ad una disposizione di legge, include tra i licenziandi un lavoratore occupato obbligatoriamente superando il limite della quota di riserva. Ciò in quanto, se da un lato non si può non tenere conto del legittimo interesse dell’imprenditore al ridimensionamento dell’organico allo scopo di fronteggiare una situazione di crisi economica dall’altro non può non tenersi conto dell’interesse del lavoratore assunto obbligatoriamente alla conservazione del posto di lavoro.

Questa conclusione, secondo la Corte di Cassazione, appare conforme ad una ratio della disciplina finalizzata a garantire il rispetto delle quote di riserva e degli obblighi di assunzione del disabile che solo una tutela di tipo ripristinatorio della posizione lavorativa del licenziato può garantire.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

20 Mag 2026

Webinar “Decreto 1° maggio: le principali novità” – Un Caffè HR con De Luca & Partners

In occasione del nostro webinar "Un Caffè HR con De Luca Partners", i relatoriSilvia Zulato, Senior Associate e Alessandro Riccardo Polli, Divisione Consulenza del Lavoro​​ di HR Capital…

12 Mag 2026

Licenziamento legittimo per falsa attestazione delle presenze e utilizzo dei dati dei sistemi di accesso (Camera di Commercio Francese in Italia – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 7985 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore per…

30 Apr 2026

Webinar “Bonus, cosa occorre sapere in merito agli obiettivi?” – Un Caffè HR con De Luca & Partners

Ieri, in occasione del nostro primo webinar Un Caffè HR con De Luca & Partners i relatori Vittorio De Luca, Managing Partner di e Alessandra Zilla, Managing Associate di De Luca & Partners…

27 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il Garante estende il diritto di accesso a tutte le mail della casella e-mail nominativa 

“Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account e-mail aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere…

27 Apr 2026

NASpI e dimissioni per trasferimento oltre 50km: per la Cassazione non basta la distanza, va provato l’inadempimento del datore di lavoro 

Con la recente ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di indennità di disoccupazione (NASpI) a seguito di dimissioni per giusta causa dovute a trasferimento del…

27 Apr 2026

Lo sai che… il patto di prova è nullo se le mansioni sono indicate in modo generico? 

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 683 del 3 aprile 2026, ha ribadito che il patto di prova è valido solo se contiene una specifica…