La Corte di Cassazione, Quarta Sez. Penale, con sentenza n. 35934 del 9 agosto 2019, ha affrontato il caso relativo a un incidente occorso a un lavoratore “in nero”. I giudici di legittimità, confermando la decisione di merito, hanno riconosciuto sia la responsabilità del legale rappresentante della società, nella sua qualità di datore di lavoro, sia la responsabilità amministrativa della stessa società in base al Dlgs 231/2001. Quanto a quest’ultima alla società è stata applicata, oltre alla sanzione pecuniaria, la sanzione amministrativa dell’interdizione dall’esercizio dell’attività economica per la durata di un mese, con un conseguente ulteriore danno patrimoniale e d’immagine.
I
fatti e i precedenti gradi di giudizio
La controversia in esame ha
ad oggetto l’incidente occorso a un lavoratore in nero che, mentre stava
smontando una trave modulare del palco ove si era tenuta una manifestazione
musicale, aveva perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza di circa due metri
rispetto al piano stradale. Il lavoratore aveva riportato lesioni da cui era derivata
un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai
quaranta giorni, con indebolimento permanente della funzione uditiva.
Sia il Tribunale di Brindisi
che la Corte d’Appello di Lecce avevano dichiarato il legale rappresentante
della società, nella sua qualità di datore di lavoro, colpevole del reato di
lesioni colpose, condannandolo altresì al risarcimento dei danni patiti
dall’infortunato, con riconoscimento di una provvisionale pari a Euro 10.000,00.
I giudici di merito avevano, inoltre, riconosciuto la responsabilità
amministrativa della stessa società in base al Dlgs 231/2001.
La
Corte di Cassazione
Avverso la decisione della
Corte di Appello, il datore di lavoro, in proprio e nella sua qualità di legale
rappresentate della società, è ricorso dinanzi la Corte di Cassazione, per due
diversi motivi.
Con il primo, è stato affermata
la sussistenza di una condotta abnorme ed imprevedibile dell’infortunato, che
si era avventurato per dare una mano al suo collega, ponendo così in essere una
condotta opinabile ed esorbitante, tale da privare di ogni responsabilità il
datore di lavoro.
Con il secondo motivo, veniva
eccepito che non risultava provato il nesso di causalità tra le condotte
omissive dell’imputato e l’evento verificatosi.
La
responsabilità della società
La Corte di Cassazione ha
dichiarato, innanzitutto, inammissibile il ricorso presentato dalla società per
evidente incompatibilità dell’avvocato che assisteva sia il datore di lavoro
imputato del reato presupposto, sia la società chiamata a rispondere
dell’illecito amministrativo conseguente. Invero, in tema di responsabilità amministrativa
degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto
non può provvedere, a causa di tale condizione di incompatibilità, alla nomina
del difensore dell’ente, per il generale e assoluto divieto di rappresentanza
posto dal Dlgs n. 231/2001, articolo 39,
(S.U., n. 33041 del 28 maggio 2015).
Inoltre, la Suprema Corte ha
confermato la responsabilità della società per l’illecito amministrativo previsto
dall’articolo 25-septies, comma 3, del Dlgs 231/2001, quindi per non aver
posto in essere un Modello organizzativo e di gestione per la salute e la
sicurezza sul lavoro (si veda l’articolo 30 del Dlgs 81/2008) idoneo a
prevenire la commissione del reato di lesioni gravi con violazione delle norme antinfortunistiche.
Di conseguenza, alla società
è stata applicata la sanzione pari a 100 quote, per un importo complessivo di
30.000,00 euro; inoltre, alla stessa è stata comminata la sanzione amministrativa
dell’interdizione dall’esercizio dell’attività per la durata di un mese
(articolo 9, comma 2, lettera A, del Dlgs 231/2001), con un conseguente
ulteriore danno patrimoniale e d’immagine.
La
responsabilità del datore di lavoro
La Suprema Corte ha, altresì,
ritenuto congrua e completa di motivazione la decisione della Corte
territoriale la quale aveva riconosciuto la responsabilità del ricorrente che aveva
“agito come datore di lavoro”, essendo
stato proprio lo stesso a telefonare alla persona offesa per invitarla a
recarsi al cantiere.
Inoltre, secondo la Corte, l’asserita
abnormità della condotta dell’infortunato costituiva doglianza manifestamente
infondata. Invero, “in tema di
prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore
possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la
condotta del datore di lavoro e l’evento lesivo, è necessario non tanto che
essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un
rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto
titolare della posizione di garanzia”.
Ebbene, nel caso di specie l’infortunato
era intento a svolgere il compito che gli era stato assegnato e la sua caduta,
avvenuta mentre stava aiutando un collega a trasportare un traliccio, rientrava
per l’appunto nell’espletamento dei sui compiti. Egli, quindi, non ha posto in
essere alcuna condotta abnorme, esorbitante o eccedente le sue mansioni.
Inoltre, sempre a parere della Corte di Cassazione, era stato provato che se vi
fossero stati i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale e, in
particolare, quelli previsti per i lavori da svolgersi in quota, l’evento non
si sarebbe verificato.
Di conseguenza, la Corte ha
dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili e condannato i ricorrenti al
pagamento delle spese processuali.