Categorie: Insights, Pubblicazioni · News, Pubblicazioni

Tag: Licenziamento, stalking


30 Gen 2026

La condanna per stalking può giustificare il licenziamento per giusta causa (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che la condanna definitiva per reati di stalking e maltrattamenti può legittimare il licenziamento per giusta causa, anche quando i fatti siano stati commessi al di fuori dell’ambito lavorativo. 

Nel caso in esame, un operatore ecologico era stato licenziato dalla società datrice di lavoro a seguito di una condanna penale irrevocabile per stalking, lesioni personali aggravate e danneggiamento nei confronti dell’ex coniuge. La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato illegittimo il recesso, ritenendo che i fatti contestati appartenessero esclusivamente alla sfera privata del lavoratore e non avessero inciso né sull’immagine dell’azienda né sull’esecuzione della prestazione lavorativa. 

Secondo i giudici della Corte d’Appello, inoltre, le clausole del contratto collettivo applicabile avrebbero consentito il licenziamento soltanto in presenza di reati puniti con pene superiori a una determinata soglia o di condotte commesse nei luoghi di lavoro, condizioni che, nel caso in esame, non ricorrevano. 

La Suprema Corte ha accolto il ricorso della società, censurando l’impostazione seguita dalla Corte territoriale. In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito, richiamando un orientamento ormai consolidato, che una condotta illecita extra-lavorativa può assumere rilievo disciplinare in quanto il lavoratore è tenuto non solo all’esecuzione della prestazione lavorativa, ma anche al rispetto di obblighi accessori, tra cui quello di astenersi da comportamenti extralavorativi idonei a ledere gli interessi morali o materiali del datore di lavoro ovvero a compromettere il rapporto fiduciario con lo stesso. 

Particolare rilievo è stato attribuito all’interpretazione delle clausole del contratto collettivo. La Corte ha chiarito che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa contenuta nei CCNL ha valore meramente esemplificativo e non limita l’applicazione della nozione legale di cui all’art. 2119 c.c. Infatti, le previsioni collettive costituiscono uno dei parametri di valutazione, ma non escludono che condotte diverse, purché gravi, possano giustificare il recesso. 

Nel caso concreto, la Cassazione ha ritenuto erronea l’interpretazione che confinava la tutela della dignità della persona ai soli fatti commessi sul luogo di lavoro. Secondo i giudici di legittimità, una condotta caratterizzata da violenza abituale, sopraffazione fisica e psicologica e mancato rispetto dell’altrui dignità può riflettersi sull’affidabilità professionale del dipendente, soprattutto quando le mansioni comportino contatto con il pubblico e richiedano autocontrollo e correttezza nei rapporti interpersonali. 

In tale prospettiva, la condanna penale definitiva per reati di stalking e maltrattamenti è stata ritenuta idonea a integrare una grave violazione degli obblighi contrattuali, tale da giustificare il licenziamento per giusta causa, indipendentemente dal fatto che la commissione avesse avuto luogo fuori dal contesto lavorativo. 

In conclusione, la pronuncia riafferma che il lavoratore non è tenuto soltanto a fornire la prestazione lavorativa, ma anche a mantenere, dentro e fuori dall’azienda, comportamenti coerenti con i doveri di correttezza, buona fede e rispetto della dignità altrui. Le condotte extra-lavorative di particolare gravità, da cui è conseguita una condanna penale irrevocabile, possono compromettere irreversibilmente il rapporto fiduciario e legittimare il recesso datoriale. 

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

8 Lug 2026

Trasparenza salariale: a un mese dall’entrata in vigore, sono due gli orientamenti sul mercato (The Platform, 8 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Claudia Cerbone e Martina De Angeli)

Dal 7 giugno si devono applicare le regole Ue dirette a rafforzare il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per…

2 Lug 2026

Lo sai che… dal 7 giugno 2026 è pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 96/2026?

Dal 7 giugno 2026 è pienamente in vigore il Decreto Legislativo n. 96/2026, che introduce anche nell’ordinamento italiano un sistema strutturato di trasparenza retributiva con l’obiettivo di rafforzare…

2 Lug 2026

Omessa contestazione dell’addebito disciplinare: la Cassazione esclude la nullità del licenziamento e la reintegra nelle piccole imprese

Massima Con la recentissima sentenza n. 17283 del 1° giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della omessa contestazione disciplinare e dei suoi effetti sul…

2 Lug 2026

AI e rapporto di lavoro: prime indicazioni dei decreti attuativi e riflessi in ambito data protection

Con l’approvazione in via preliminare, da parte del Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, dei primi schemi di decreti legislativi attuativi della legge delega in materia di…

1 Lug 2026

Sostenibilità, responsabilità e futuro: il nostro impegno cresce nel tempo

In occasione del nostro 50° anniversario, abbiamo scelto di guardare al futuro con la stessa attenzione con cui custodiamo le nostre radici. Radici che affondano in Puglia, terra…

25 Giu 2026

Parità salariale e trasparenza retributiva: cosa cambierà in Italia (People are People, 25 giugno 2026 – Claudia Cerbone e Martina De Angeli)

Con il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, entrato in vigore il 7 giugno 2026, l'Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/970 sulla trasparenza retributiva, collocandosi tra i…