Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: Licenziamento per giusta causa


28 Mag 2020

Legittimo il licenziamento per anomalie nei rimborsi spese contestate a distanza di un anno

La Corte di Cassazione, con sentenza 7703 del 6 aprile 2020, si è espressa circa la legittimità di un licenziamento per giusta causa intimato per anomalie riscontrate tra le voci dei rimborsi spese dichiarate da un lavoratore e contestate dal datore di lavoro a distanza di un anno. Chiamata ad esprimersi sui principi di immediatezza e di tutela dell’affidamento incolpevole del lavoratore circa l’irrilevanza disciplinare di fatti contestati tardivamente, la Suprema Corte ha ritenuto non sussistere una loro lesione qualora alcuni elementi di fatto, posti alla base del licenziamento, siano giunti a conoscenza del datore di lavoro solo successivamente e il dipendente abbia tenuto una condotta fraudolenta circa gli stessi.

I fatti

Nel caso di specie le anomalie dei rimborsi spese erano emerse a seguito di un controllo da parte del datore di lavoro riguardante un periodo di circa 13 mesi, che aveva implicato, peraltro, l’assunzione di informazioni presso gli stessi esercizi ove erano state effettuate le spese. Ai fini della contestazione il datore di lavoro aveva dato particolare rilevanza alla fattura di un hotel pervenutagli un anno dopo l’autodichiarazione resagli dal lavoratore circa le spese ivi sostenute. Dalla fattura emergeva, infatti, una discordanza tra le somme imputate e le varie voci dichiarate dal lavoratore ovvero che il soggiorno aveva riguardato anche un altro accompagnatore.

Nella fase di merito, La Corte d’Appello di Ancona, confermando la decisione del Tribunale di Pesaro, rigettava la domanda proposta dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro avente ad oggetto la declaratoria dell’illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli.

In particolare, la Corte aveva ritenuto sussistere “la lesione del vincolo fiduciario idonea a fondare la giusta causa di licenziamento” e non aveva ravvisato “in relazione al meccanismo di controllo delle spese di trasferta adottato dalla Società, né la tardività della contestazione, né la lesione dell’affidamento del dipendente circa l’irrilevanza disciplinare delle condotte”.

Avverso la decisione di merito il lavoratore ricorreva in Cassazione adducendo con il primo motivo di impugnazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. n. 300/1970 in relazione al principio di immediatezza della contestazione disciplinare e con il secondo motivo la violazione e falsa applicazione degli articoli 1175 e 1375 cod. civ., circa l’omessa considerazione dell’esigenza di tutela dell’affidamento incolpevole sull’irrilevanza disciplinare della condotta non tempestivamente contestata.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso e nel confermare la legittimità del licenziamento per giusta causa, ha ritenuto, nel caso di specie, “correttamente applicato il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto. Ciòin quanto il lavoratore avrebbe avuto piena consapevolezza della rilevanza disciplinare delle condotte addebitategliper essere state le stesse poste a base di altro provvedimento disciplinare assunto dalla Società” a suo carico relativamente ad un periodo antecedente a quello oggetto di nuova indagine. Tale circostanza, a giudizio della Corte, avrebbe reso inoltre quanto mai plausibile un successivo accertamento non solo più vasto ma anche più accurato.

Dai suddetti elementi la Corte di Cassazione ha infine ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’Appello circa “la legittimità, del controllo successivo involgente ben tredici mesi e l’irrilevanza, ai fini del giudizio di tempestività della contestazione, del tempo decorso per lo svolgimento del peculiare tipo di indagine“. A sostegno della tempestività della contestazione, altresì, la Corte ha dato rilievo al fatto che l’ultimo elemento acquisito all’indagine (ossia la copia della fattura emessa da un hotel di Londra in relazione alle spese di soggiorno del ricorrente) era pervenuto alla Società in data 3 marzo 2015, e la contestazione disciplinare era stata inviata il 7 aprile successivo.

Come se non bastasse, a giudizio della Corte, la ricorrenza nel caso di specie della giusta causa di recesso risultava ampiamente fondata poiché la fattura ricevuta dalla Società “dava conto del carattere fraudolento della condotta del ricorrente, il quale, nell’autodichiarazione relativa a quel soggiorno, […] dissimulava, nell’alterazione delle somme imputate alle varie voci dichiarate, la presenza di altro accompagnatore e l’indebito accollo alla Società delle spese a quello relative”.

◊◊◊◊

Dalla sentenza in commento emerge come, nell’ambito di una procedura disciplinare, il principio di tempestività della contestazione debba essere considerato in un’ottica relativa e quindi compatibile con l’intervallo di tempo necessario per l’accertamento e la verifica dei fatti. Pertanto, la contestazione disciplinare non può considerarsi tardiva o lesiva dell’affidamento del dipendente se alcuni elementi di fatto (nel caso di specie la fattura dell’hotel) siano giunti a conoscenza del datore di lavoro dopo un certo lasso di tempo e rispetto agli stessi il dipendente abbia tenuto una condotta fraudolenta (nel caso di specie la falsa autodichiarazione).

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