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Tag: Corte di Cassazione, Licenziamento


2 Ott 2025

Legittimo il licenziamento quando il congedo parentale viene utilizzato per finalità estranee all’assistenza del minore (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 24922 del 9 settembre 2025, la Corte di Cassazione italiana è tornata a pronunciarsi sulla delicata questione dell’abuso del congedo parentale, previsto dall’art. 32 del D. Lgs. 151/2001, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato a un lavoratore che aveva utilizzato il congedo per scopi diversi dall’accudimento della prole.

La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato da una società ad un proprio dipendente, per aver abusato del congedo parentale. La Corte d’Appello di Reggio Calabria (giudizio di secondo grado), riformando la pronuncia di primo grado, aveva accertato la legittimità del recesso datoriale, ritenendo provato che il lavoratore, durante il periodo di astensione dal lavoro, si fosse dedicato ad attività lavorativa presso lo stabilimento balneare gestito dalla moglie, trascurando la cura diretta dei figli e, in particolare, del minore di tre anni. Tale condotta, secondo la Corte d’Appello, aveva snaturato la finalità dell’istituto, rendendo persino necessario il ricorso ad un aiuto esterno per sopperire alla sua assenza, in palese contrasto con lo scopo del congedo, volto a favorire il rapporto padre-figlio.

Il lavoratore aveva sostenuto che l’abuso del diritto potesse configurarsi solo in caso di attività continuativa e prevalente, mentre le sue presenze presso lo stabilimento balneare con finalità lavorativa erano state sporadiche e di breve durata. I giudici di legittimità hanno respinto, ancora una volta, tale tesi, chiarendo che anche un utilizzo solo occasionale del congedo per finalità diverse dall’assistenza al figlio integra un abuso del diritto.

La Suprema Corte ha inoltre sottolineato che il congedo parentale deve rispettare i principi di correttezza e buona fede contrattuale. L’uso improprio dell’istituto comporta un danno sia per il datore di lavoro, che viene privato ingiustamente della prestazione, sia per l’ente previdenziale, che eroga un’indennità svincolata dalla sua causa tipica.

In conclusione, l’ordinanza conferma un principio già consolidato nella giurisprudenza italiana: quando manca il nesso causale tra l’astensione dal lavoro e la cura del minore, il congedo parentale viene utilizzato in modo improprio. Tale abuso incide in maniera irreversibile sul vincolo fiduciario con il datore di lavoro e può legittimare il licenziamento per giusta causa.

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