L’Ispettorato Nazionale
del Lavoro (l’“INL”) ha emanato due note, a breve distanza l’una
dall’altra, con le quali ha fornito i primi chiarimenti in merito alle modalità
ispettive sui luoghi di lavoro alla luce delle linee guida in materia,
condivise nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19” (il “Protocollo”)
sottoscritto dalle parti sociali il 14 marzo 2020 (da ultimo, aggiornato lo
scorso 24 aprile).
Nota 131 del 10 aprile
2020
La nota n. 131 del 10
aprile 2020 si propone l’obiettivo di ricondurre ad uniformità e coerenza
le condotte da tenere sui luoghi di lavoro anche a fronte della sopravvenuta
evoluzione del quadro normativo emergenziale di riferimento. Quadro normativo
che, giova ricordarlo, ha:
- anzitutto depenalizzato
le violazioni delle regole di contenimento – riconducendole, in linea di
massima, a sanzioni di carattere amministrativo – e
- ha rafforzato
l’incardinamento nella figura istituzionale del Prefetto della responsabilità
di esercitare l’azione di controllo necessaria ad assicurare il rispetto delle
misure adottate.
Secondo l’INL l’attività ispettiva si concentrerà
principalmente sulle modalità di attuazione, da parte dei datori di lavoro,
delle procedure organizzative e gestionali disposte dalle autorità e oggetto
del menzionato Protocollo.
E’ stato, altresì, precisato
che la professionalità degli ispettori potrà tornare utile anche sotto forma di
funzione di agevolazione, mediazione, deflazione e verifica dei processi di
utilizzo delle risorse pubbliche dedicate al sostegno di famiglie, lavoratori,
imprese e credito, come di quelli di accesso agli ammortizzatori sociali.
Nota 149 del 20 aprile 2020
Con la successiva nota
n.149 del 20 aprile 2020, l’INL ha fornito degli ulteriori chiarimenti in
merito alle modalità di controllo da parte dei propri ispettori circa il
rispetto delle condizioni previste per la prosecuzione delle attività
produttive, industriali e commerciali.
La nota prevede che gli
Ispettori dovranno effettuare le attività di verifica in
stretto raccordo con i competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali,
con le quali dovrà avvenire, inoltre, una programmazione previamente concordata
contenente le liste di aziende sulle quali orientare i controlli. Ciò viene
previsto anche al fine di agevolare la corretta individuazione degli obiettivi
da perseguire. Tuttavia, gli ispettori, qualora si trovino in presenza di
evidenti violazioni di particolare gravità ed urgenza, tali da imporre
verifiche immediate in loco, potranno svolgerle ugualmente anche in assenza del
rispetto del sopramenzionato iter.
Oltre a ciò, la nota
specifica che per questo tipo di accertamenti, la scelta del personale
ispettivo da utilizzare dovrà avvenire prioritariamente su base volontaria
e, soprattutto, che lo stesso dovrà essere fornito dei dispositivi di
protezione personale atti allo scopo.
Infine, la nota contiene
degli allegati quali (i) una” linea delle verifiche sul protocollo
anti-contagio”, (ii) un modello di verbale di accesso e verifica,
denominato “Covid-19”, (iii) una lista di dispositivi di protezione
individuale (DPI), con le relative istruzioni di utilizzo da parte del
personale ispettivo e, infine, (iv) una check list con le verifiche da
effettuare; si tratta di una sorta di questionario a risposta chiusa (SI/NO)
che dovrà essere compilato dall’ispettore.
Sul profilo sanzionatorio
viene previsto che gli ispettori, qualora dovessero constatare l’inosservanza
di una o più misure prevenzionistiche oggetto del “Protocollo”, non procederanno
con la comminazione al datore di lavoro di una sanzione. Essi dovranno
trasmettere, alle competenti Prefetture, l’esito degli accertamenti, ovvero del
verbale di accesso e della check list compilata, ricapitolando
le omissioni e/o le difformità riscontrate per l’adozione degli
eventuali provvedimenti di competenza. Sarà quindi poi la Prefettura, sulla
base di tale segnalazione, ad adottare eventuali misure, anche di carattere
interdittivo, in capo all’azienda.