La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 118 del 7 gennaio 2020, in
tema id licenziamento collettivo ha affermato, richiamando un proprio
consolidato orientamento, che la scelta dei lavoratori da estromettere non può ricadere
esclusivamente sul personale addetto al reparto o al settore soppresso o
ridotto. Devono, infatti, sussistere oggettive esigenze aziendali alla base
della scelta dei destinatari del progetto di ristrutturazione. E l’onere della
prova dell’esistenza di tali ragioni ricade in capo al datore di lavoro.
I
fatti di causa
Sia il Giudice di prime cure
che la Corte d’Appello avevano dichiarato illegittimo il licenziamento intimato
ad un lavoratore nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, dichiarando
risolto il rapporto di lavoro e condannando la società sua ex datrice di lavoro
alla corresponsione di venti mensilità a titolo di indennizzo, oltre alla
refusione delle spese legali.
A fondamento della decisione
la Corte di Appello aveva rilevato che l’accordo sindacale sottoscritto
consentiva di ritenere sussistente le ragioni addotte dalla società a
dimostrazione della soppressione del reparto cui era addetto il lavoratore in
via esclusiva. Tuttavia, questo accordo non poteva considerarsi sufficiente per
ovviare all’obbligo di non limitare l’ambito di scelta al reparto soppresso. Secondo
la Corte distrettuale la società avrebbe dovuto effettuare la comparazione del
lavoratore con i lavoratori addetti agli altri reparti. Ciò in quanto lo stesso
aveva dimostrato di possedere molteplici professionalità analoghe ai lavoratori
in questione (regola del repêchage) e di avere l’idoneità fisica per
essere comparato ad essi. Infine, a parere della Corte, l’indennità risarcitoria
ex art. 18 della L. 300/1970 disposta a seguito della risoluzione del rapporto
non imponeva la detrazione né dell’aliunde
perceptum né dell’aliunde
percipiendum.
Avverso la decisione della
Corte di Appello, la società soccombente, con un unico motivo, ricorre in
cassazione. Il ricorrente resistite con controricorso.
La
decisione della Corte di Cassazione
Con il motivo di ricorso
presentato, la società ha eccepito che (i) in una procedura di licenziamento
collettivo non si applica l’obbligo di repêchage e (ii) in presenza di
un accordo sindacale, non è necessario procedere alla comparazione con i
reparti diversi da quello che si vuole sopprimere.
La Corte di Cassazione,
richiamando un suo precedente, ha, innanzitutto affermato che “in tema di
licenziamento collettivo per riduzione di personale, qualora il progetto di
ristrutturazione aziendale si riferisca in modo esclusivo ad una unità
produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori
interessati può essere limitata agli addetti a un determinato reparto o settore
solo sulla base di oggettive esigenze aziendali, in relazione al progetto
di ristrutturazione aziendale, ed è onere del datore provare il fatto che
determina l’oggettiva limitazione di queste esigenze e giustificare il più
ristretto spazio nel quale la scelta è stata effettuata; con la conseguenza
che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché
impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di
professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative”.
Nel caso di specie, a parere
della Corte, era obbligo della società – avendo il lavoratore dimostrato di
possedere molteplici professionalità acquisite peraltro nel corso del rapporto
di lavoro – effettuare la comparazione dello stesso con gli addetti agli altri
reparti rimasti in funzione.
Ciò detto, la Cassazione,
sempre richiamando un suo precedente, ha osservato che in materia di
licenziamenti collettivi, il datore di lavoro e i sindacati possono
sottoscrivere un accordo per disciplinare la collocazione in mobilità dei
lavoratori in esubero anche stabilendo delle condizioni difformi da quelli
legali purché nel rispetto dei requisiti di obiettività e razionalità. Ciò in
quanto l’accordo adempie ad una funzione regolarmente delegata dalla legge.
Tuttavia, nel caso in esame,
secondo la Cassazione, l’accordo raggiunto tra le parti non ha rispettato tali
requisiti perché esso, nel prevedere il licenziamento del lavoratore, non ha
considerato le sue documentate professionalità e le posizioni lavorative che
questi avrebbe potuto occupare.
In ragione di tutto quanto
sopra esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la
Società al pagamento delle spese processuali.