Categorie: Insights, Normativa


22 Giu 2015

JOBS ACT: LA RIFORMA DELL’ART. 2103 COD. CIV. E LE DUE FATTISPECIE DELLO IUS VARIANDI

Il Decreto Legislativo sui contratti varato dal Consiglio dei Ministri riforma l’articolo 2103 del Codice civile prevedendo la possibilità per il datore di lavoro di modificare unilateralmente le mansioni del lavoratore nell’ambito dello stesso livello e categoria legale di inquadramento contrattuale.

Non sarà, quindi, più necessario svolgere una valutazione circa l’equivalenza delle mansioni al fine di acclarare le legittimità dello ius variandi.

In tal senso viene superato quell’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato sul punto, in base al quale, ai fini della verifica del legittimo esercizio dello ius variandi da parte del datore di lavoro, occorre verificare l’effettiva omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite al lavoratore e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente. Ciò senza che assuma rilievo che, sul piano formale, entrambe le tipologie di mansioni rientrino nella medesima area operativa.

Il superamento di tale orientamento certamente comporterà una notevole riduzione del numero di contenziosi in materia di demansionamento e ciò anche in considerazione del fatto che tale possibilità di modifica non richiede neppure particolari formalità.

Il mutamento delle mansioni che determini un livello inferiore, fermo restando la medesima categoria legale, invece, sarà possibile in due casi: a) quando sia fondato su una «modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore» e b) nelle ipotesi previste dai contratti collettivi.

L’ipotesi di cui alla lettera a) propone dubbi interpretativi che presumibilmente dovranno essere risolti alla luce della nozione di giustificato motivo oggettivo connessa, a sua volta, alle «ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». In tali ultimi casi l’esercizio della modifica unilaterale delle mansioni richiede il rispetto di alcuni limiti: essa potrà aver luogo soltanto all’interno della stessa categoria (dirigente, quadro, impiegato, operaio) e dovrà essere comunicata per iscritto, a pena di nullità. Inoltre, il lavoratore avrà diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Infine, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita di lavoro, è stata prevista la possibilità di stipulare validi accordi modificativi delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, in sede sindacale davanti al giudice o avanti le commissioni di certificazione. Tale soluzione, adottata nella prassi già in passato nell’ambito dei rapporti di lavoro privato, pone definitiva chiarezza in merito alla legittimità della stessa.

La maggiore flessibilità introdotta dalla riformulazione dell’art. 2103 cod. civ. tramuta in legge i risultati a cui gli orientamenti giurisprudenziali erano giunti nell’ottica di fornire risposte alla attuale situazione del mercato del lavoro.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

1 Ott 2026

E-mail aziendale e controlli difensivi: quando GDPR e diritto del lavoro non coincidono 

La vicenda Piaggio mostra con particolare evidenza come, a fronte dei medesimi fatti, possano convivere valutazioni profondamente diverse a seconda della prospettiva adottata. Il Tribunale di Pisa, con…

1 Ott 2026

NASpI e reintegra: l’opzione del lavoratore fa perdere l’indennità 

Massima  La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi…

1 Ott 2026

Lo sai che… una testimonianza resa in giudizio può avere rilevanza disciplinare e, nei casi più gravi, giustificare il licenziamento? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di…

29 Set 2026

Shadow AI in azienda: come governare rischi, dati e sicurezza (Agenda digitale, 29 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Martina De Angeli)

La diffusione di strumenti di intelligenza artificiale utilizzati senza autorizzazione aziendale espone le imprese a rischi che riguardano dati personali, informazioni riservate, know-how e cybersecurity. Per governare la…

24 Set 2026

Il concetto di “territorio” nell’ambito del patto di non concorrenza (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Alessandro Ferrari)

Le problematiche interpretative alla luce della più recente giurisprudenza in materia di nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale Con ordinanza del 2 aprile…

16 Set 2026

Lo sai che… la violazione reiterata delle procedure aziendali può giustificare il licenziamento del responsabile di punto vendita? 

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25231 dell’11 settembre 2026, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato alla gestrice di punto vendita…