Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: CCNL, Patto di prova


29 Giu 2020

Patto di prova: durata superiore a quella prevista del CCNL, ammissibilità e condizioni

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 9789 del 26 maggio 2020, ha affermato che la clausola del contratto individuale con cui il patto di prova è fissato in un termine maggiore di quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore deve ritenersi più sfavorevole per il lavoratore. Pertanto, essa deve essere sostituita di diritto ai sensi dell’art. 2077, secondo comma cod. civ., salvo che il prolungamento si risolva in concreto in una posizione di favore per il lavoratore, con onere probatorio gravante sul datore di lavoro.

I fatti di causa

La vicenda giudiziaria trae origine dal ricorso depositato da un lavoratore per l’accertamento della nullità del patto di prova della durata di 6 mesi apposto al contratto di lavoro prima della partenza dello stesso per la Colombia, in quanto di durata maggiore rispetto a quella del CCNL di riferimento.

Il giudice di prime cure e la Corte di Appello rigettavano la domanda del lavoratore asserendo che la maggiore durata del periodo di prova appariva giustificabile considerate le maggiori difficoltà di inserimento del dipendente in un contesto lavorativo di un Paese diverso e distante dall’Italia.

Quindi, nella fase di merito veniva considerata legittima, in quanto sostenuta da ragioni plausibili, la clausola derogatoria e peggiorativa della durata del patto di prova prevista dal contratto individuale di lavoro rispetto a quella del CCNL di riferimento.

Il lavoratore soccombente ricorreva così in cassazione per la riforma della sentenza.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte adita, con riferimento alla doglianza relativa alla durata del patto di prova, ha innanzitutto precisato di aver già avuto modo di affermare “con la sentenza n. 8295 del 2000, che la clausola del contratto individuale di lavoro con cui sia previsto un periodo di prova di durata maggiore di quella massima prevista dal contratto collettivo applicabile al rapporto – fermo restando il limite di sei mesi di cui all’art. 10 della legge n. 604 del 1966 – può ritenersi legittima solo nel caso in cui la particolare complessità delle mansioni di cui sia convenuto l’affidamento al lavoratore renda necessario, ai fini di un valido esperimento e nell’interesse di entrambe le parti, un periodo più lungo di quello ritenuto congruo dalle parti collettive per la normalità dei casi; il relativo onere probatorio ricade sul datore di lavoro, a cui la maggiore durata del periodo di prova attribuisce una più ampia facoltà di licenziamento per mancato superamento della prova”.

A ciò, la Suprema Corte ha aggiunto che per la validità e la legittimità del patto di prova, l’ordinamento nazionale richiede la forma scritta ad substantiam. Onere questo a tutela del contraente più debole – il lavoratore – e a garanzia di quest’ultimo che al più può essere vincolato ad un patto di prova di durata minima o in ogni caso tale da non superare il periodo strettamente necessario alla verifica della sua capacità tecnico professionale. (Cass. 5 marzo 1982 n. 1354; Cass.25 ottobre 1993 n. 10587). Ne deriva, quindi, a dire dei giudici di legittimità, “in linea di principio, la nullità dei patti diretti a prolungare la durata della prova rispetto a quanto determinato dalle parti sociali”.

La Corte ha così concluso che, nel caso di specie, la clausola acclusa al contratto recante un periodo di prova maggiore rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva di settore è sfavorevole per il lavoratore e, come tale deve essere sostituita di diritto ai sensi dell’art. 2077, secondo comma, cod. civ. Ciò in quanto il datore di lavoro non ha dimostrato le ragioni a sostegno della maggiore durata del patto di prova rispetto a quella prevista dal CCNL di riferimento.

A fronte di tutto quanto sopra, l’impugnata sentenza della Corte d’Appello è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bologna in diversa composizione, per il riesame del merito alla luce dei principi sopra esposti.

Altri Insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

3 Ago 2026

Trasparenza salariale, in arrivo le prime richieste dai dipendenti (Il Sole 24 Ore, 3 agosto 2026 – Vittorio De Luca)

A due mesi dal decreto. Dall’entrata in vigore del Dlgs 96/2026, il 7 giugno, secondo una survey flash condotta da Gidp, l’8% dei direttori delle risorse umane ha…

30 Lug 2026

Controlli aziendali e tutela dei dati: quale equilibrio?

Con una recente sentenza del Tribunale di Pisa n. 800 del 13 giugno 2026 si affronta un tema di particolare interesse per le aziende: il delicato equilibrio tra…

30 Lug 2026

Licenziamento illegittimo e reintegra: il lavoratore deve restituire l’indennità di preavviso 

Con l’ordinanza n. 22187 del 28 giugno 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso corrisposta al lavoratore in caso…

30 Lug 2026

Lo sai che… l’incapacità naturale del lavoratore non impedisce la decorrenza del termine per impugnare il licenziamento?

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23486 del 18 luglio 2026, hanno affermato che lo stato di incapacità naturale del lavoratore destinatario della…

22 Lug 2026

Il dipendente non può indirizzare i clienti verso un concorrente prima delle dimissioni (Camera di Commercio Francese in Italia, 22 luglio 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 1723 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione italiana ha confermato la responsabilità di un dipendente che, prima della cessazione del rapporto di lavoro, aveva indirizzato…

20 Lug 2026

Accesso alla Naspi (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 20 luglio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

Disciplina Normativa La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito per i…