Categorie: Insights, Normativa

Tag: Covid-19, Decreto Fiscale


22 Ott 2021

Pubblicato in Gazzetta il Decreto fiscale 2022

Il 21 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta il D.L. n. 146/2021 (“Decreto”) recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Si riportano di seguito le principali novità in materia di lavoro contenute nel Decreto:

  • Cassa integrazione Covid-19: I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 21 ottobre 2021, domanda di concessione di
  • ulteriori 13 settimane di assegno ordianrio (FIS) e cassa integrazione in deroga (CIGD);e,
  • ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordianria (CIGO), per i datori di lavoro che operano nei settori dell’industria tessile e della conciatura.  

            In  entrambi i casi:

  1. i trattamenti di integrazione salariale sono compresi nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021;
  2. non è previsto il pagamento di alcun contributo addizionale;
  3. le ulteriori settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano stati già interamente autorizzati i precedenti periodi di integrazione salariale, rispettivamente di 28 e 17 settimane;
  4. per tuta la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale resta valido il divieto di licenziamento.
  • Congedi parentali per i lavoratori con figli in Dad o in quarantena: I dipendenti – genitori di figli  conviventi minori di anni 14, alternativamente all’altro genitore – possono assentarsi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte (i) alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, (ii) alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché (iii) alla durata della quarantena del figlio a seguito di contatto dovunque avvenuto. In caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata, il diritto è riconosciuto a prescindere dall’età del figlio.

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni è ammesso il diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, ma con riconoscimento di contribuzione figurativa, divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

  • Rifinanziata  l’indennità di malattia per quarantena: La quarantena viene equiparata alla malattia. In particolare, viene ridata copertura finanziaria, dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, all’indennità di malattia per quarantena. Inoltre, per i predetti termini, i datori di lavoro hanno diritto a un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all’indennità a carico dell’Istituto. Il rimborso una tantum è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile.
  • Sicurezza sui luoghi di lavoro: L’Ipsettorato Nazionale del Lavoro può sospendere l’attività di un impresa allorquando (i) riscontra che almeno il 10% (e non più il 20%) del personale è irregolare oppure (ii) appura gravi violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’impresa destinataria del provvedimento non può, altresì, contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. Per poter riprendere l’attività produttiva l’impresa dovrà non solo ripristinare le regolari condizioni di lavoro ma anche pagare una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, l’impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

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I Soci e collaboratori dello studio legale De Luca & Partners rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

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