Vittorio De Luca al Welfare & HR Summit 2026
Il 25 febbraio 2026 Vittorio De Luca ha partecipato alla sesta edizione del Welfare & HR Summit de Il Sole 24 Ore, in particolare, il nostro managing partner,…

La mancanza di una valutazione dei rischi concreta e puntuale, formalizzata in un Documento di valutazione dei rischi adeguato e munito di data certa, comporta l’illegittimità del ricorso alla somministrazione, con le conseguenze che l’ordinamento prevede in relazione al rapporto di lavoro. Un DVR riferito in modo generico all’assetto organizzativo aziendale non è sufficiente: la normativa impone una valutazione che tenga conto anche dei rischi specificamente connessi alla tipologia contrattuale del lavoratore somministrato, considerando la sua oggettiva maggiore esposizione derivante dalla temporaneità dell’impiego e dalla minore conoscenza del contesto lavorativo e dell’ambiente di lavoro.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 32659/2025, che interviene sul tema della predisposizione di un documento di valutazione dei rischi che contempli, in maniera specifica, i rischi cui sono esposti i lavoratori somministrati in relazione all’inserimento in un determinato reparto o all’assegnazione di una certa mansione.

La Corte d’Appello di Brescia respingeva l’appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Bergamo che, su ricorso di un lavoratore somministrato, dichiarava l’illegittimità dei contratti di somministrazione e accertava la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’impresa utilizzatrice a decorrere dal 2019, condannandola al pagamento di un’indennità onnicomprensiva pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.
La Corte d’Appello seppur ritenesse ammissibile la produzione del Documento di Valutazione dei Rischi, considerandolo prova indispensabile, escludeva che fosse stata fornita la dimostrazione di un’idonea e specifica valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. n. 81/2015, con riferimento ai lavoratori somministrati. In particolare, non risultava predisposto un documento che considerasse in modo puntuale i rischi connessi all’inserimento del lavoratore in uno specifico reparto o all’assegnazione a determinate mansioni.
Contro la decisione veniva proposto ricorso per Cassazione da parte dell’impresa utilizzatrice, cui il lavoratore resisteva con controricorso e ricorso incidentale. L’agenzia di somministrazione, a sua volta, depositava controricorso, chiedendo di essere estromessa dal giudizio o, in subordine, l’accoglimento delle conclusioni già formulate nei precedenti gradi di giudizio.
Innanzi alla Corte di Cassazione l’impresa utilizzatrice ha sostenuto, tra le altre argomentazioni, che la normativa non richiederebbe una valutazione dei rischi specificamente riferita ai lavoratori somministrati, ritenendo quindi sufficiente una valutazione generale estesa a tutto il personale, integrata dagli obblighi di informazione e formazione.
La Corte ha tuttavia disatteso questa tesi. Ha infatti richiamato gli artt. 32 del d.lgs. 81/2015 e 28 del d.lgs. 81/2008 sostenendo che il divieto di ricorrere alla somministrazione in mancanza della valutazione dei rischi deve infatti essere interpretato alla luce della disciplina generale che impone di considerare “tutti i rischi”, compresi quelli derivanti dalla particolare tipologia contrattuale con cui la prestazione lavorativa viene resa. Da ciò, secondo i giudici di legittimità, ne consegue che il Documento di Valutazione dei Rischi deve individuare in via preventiva, e con data certa, i rischi specificamente gravanti sui lavoratori somministrati e le correlate misure di prevenzione e protezione.
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