Categorie: Insights, Prassi

Tag: CCNL del credito


3 Feb 2020

Siglata l’Ipotesi di Accordo del CCNL del credito

Il 19 dicembre 2019, l’Associazione Bancaria Italiana – Abi e i sindacati di categoria (Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin) hanno sottoscritto l’Ipotesi di Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del credito (l’“Ipotesi di Accordo”), scaduto il 31 dicembre 2018.

Il Contratto Collettivo, così come rinnovato, sarà valido sino al 31 dicembre 2022.

La Cabina di Regia

Tra le novità introdotte dall’Ipotesi di Accordo si annovera l’istituzione di una “Cabina di regia” sulla digitalizzazione. La Cabina di regia si compone di una Commissione paritetica costituita dai membri del Casl – il Comitato Affari Sindacali e del Lavoro – di Abi e dai segretari generali di tutte le OOSS. Alla neo Commissione è affidato il compito di monitorare ed analizzare i cambiamenti derivanti dalle nuove tecnologie. L’obiettivo che si vuole raggiungere, infatti, è quello di mantenere aggiornato il contratto collettivo rispetto ai cambiamenti che la digitalizzazione apporta costantemente alla metodologia di lavoro. 

Le novità in ambito economico

È stato previsto un aumento a regime pari a 190 euro sulla figura media cin sette scatti di anzianità. I beneficiari si vedranno corrispondere l’aumento in tre “scaglioni” ossia il 1° gennaio 2020 – per un importo di euro 80, il 1° gennaio 2021 – per un importo di euro 70 ed il 1° gennaio 2022 – per un importo pari ai restanti 40 euro.

Le novità contrattuali

L’Ipotesi di Accordo prevede anche numerose novità che intervengono sull’aspetto contrattuale. Nello specifico, è stato abolito il salario di ingresso per i neoassunti. Questo significa che a parità di mansione e di inquadramento sarà parificato il valore della retribuzione.

Inoltre, i giovani destinatari di un contratto di apprendistato, avranno un inquadramento entro un tempo massimo di 18 mesi dalla sottoscrizione.

Viene modificata la struttura dei livelli di inquadramento. Nella precedente versione, si prevedevano 13 livelli di inquadramento, a seguito del rinnovo sono stati, invece, accorpati i due livelli delle due aree professionali più basse, riducendo il numero dei livelli previsti a 9 ma lasciando sostanzialmente invariata la retribuzione.

Viene recepito nella sua totalità il Decreto legislativo 81/2017 che disciplina il “lavoro agile” (o “smart working”), garantendo, in questo modo, a tutti i destinatari una maggiore flessibilità organizzativa.

Rimangono invariate le distanze chilometriche connesse alla mobilità del personale ma si innalza il limite di età per il consenso dei lavoratori.

Inoltre si segnala che, nell’ambito di un procedimento disciplinare, il termine assegnato al dipendente per rendere le giustificazioni viene determinato in 7 giorni dal ricevimento della lettera di contestazione. Entro detto termine il dipendente può richiedere per iscritto l’accesso a specifici documenti, relativi ai fatti oggetto della contestazione, necessario ad un compiuto esercizio del diritto di difesa, ferme le limitazioni previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il termine viene così interrotto dalla data della richiesta e ricomincia a decorrere dalla data in cui l’impresa dà riscontro al dipendente.

Conclusioni

Il nuovo Ccnl, si pone come obiettivo quello di rafforzare il patto sociale tra le imprese operanti nel settore bancario e i lavoratori, tanto che, al fine di mantenere questo obiettivo, entrerà nel contratto l’accordo sulle Politiche Commerciali e l’Organizzazione del Lavoro sottoscritto l’8 febbraio 2017.

La parola adesso spetta ai lavoratori che dovranno votare l’Ipotesi di Accordo nelle assemblee, le quali potranno iniziare il 6 febbraio 2020 e concludersi il successivo 13 marzo.

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