La Cassazione apre all’azione di accertamento negativa contro il verbale ispettivo
La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza del 9 ottobre 2025, n. 27132, ha statuito che l’impresa destinataria di un verbale unico di accertamento e notificazione emesso dall’Ispettorato del lavoro ha interesse ad agire in giudizio per chiederne l’annullamento anche in assenza di successivi provvedimenti dell’INPS, qualora tale verbale contenga contestazioni idonee a determinare recuperi contributivi.
Il fatto e il giudizio di merito
Una società aveva impugnato davanti al Tribunale di Firenze un verbale ispettivo emesso a seguito di accertamenti svolti presso un proprio cantiere, sostenendo che l’atto le arrecava un pregiudizio concreto, specie in relazione alla sua posizione contributiva presso l’INPS. Il Tribunale di primo grado dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse ad agire, ritenendo che il verbale non avesse effetti lesivi immediati.
La società proponeva appello, ma la Corte d’Appello confermava la decisione assunta dal Tribunale. Secondo i giudici di secondo grado, infatti, il verbale dell’Ispettorato si limitava a segnalare violazioni e a trasmettere gli atti agli enti competenti, senza determinare un obbligo contributivo concreto: solo un eventuale provvedimento dell’INPS avrebbe potuto generare un interesse attuale e concreto alla impugnazione giudiziale.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso della società, ha cassato la sentenza d’appello e rinviato la causa alla Corte di Firenze per un nuovo esame. Secondo la Suprema Corte, il verbale unico di accertamento e notificazione non può considerarsi un atto neutro o privo di effetti lesivi, poiché esso attesta violazioni che possono comportare recuperi contributivi da parte degli enti previdenziali.
In virtù di ciò, il datore di lavoro è esposto al rischio concreto di vedersi preclusa la regolarità contributiva e, di conseguenza, la possibilità di ottenere il DURC o di partecipare a gare pubbliche.
La Cassazione ha precisato che tale impostazione si distingue da quella seguita in materia di sanzioni amministrative, dove l’interesse ad agire sorge solo con l’adozione dell’ordinanza-ingiunzione. In ambito previdenziale, invece, l’art. 24, comma 3, del D.Lgs. 46/1999 riconosce l’ammissibilità dell’azione di accertamento negativo contro il verbale contenente la pretesa contributiva.
Negare tale interesse integrerebbe una violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., poiché impedisce la tutela giurisdizionale contro un atto idoneo a generare conseguenze giuridiche sfavorevoli.
Conseguentemente, la Suprema Corte ha statuito che, ove il verbale contenga violazioni idonee a dar luogo a recuperi contributivi, il destinatario ha interesse ad agire in accertamento negativo per rimuovere l’incertezza sulla sussistenza e sui contorni reali del rapporto lavorativo, e tanto radica un interesse concreto perché serve ad evitare che si blocchi il diritto all’emissione del DURC e, in ultima analisi, ad evitare che da quell’atto e quell’accertamento nascano obbligazioni contributive che il destinatario sarà, di seguito, tenuto a fronteggiare.
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