Agevolazioni disabili: regime transitorio
L’INPS, con il messaggio n. 11930/09, ha emanato le istruzioni operative relative ai benefici connessi all’assunzione di lavoratori disabili.
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L’INPS, con il messaggio n. 11930/09, ha emanato le istruzioni operative relative ai benefici connessi all’assunzione di lavoratori disabili.
È stato firmato il decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia, che ha ripartito le risorse (289 milioni in totale) destinate agli aiuti economici per i dipendenti di aziende che a causa della crisi chiudono l'attività e che finora erano rimaste escluse da interventi di sostegno (in particolare dalla cassa integrazione ordinaria e speciale).
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9991/09, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del lavoratore che appartiene ad un reparto diverso da quello oggetto della ristrutturazione aziendale.
Dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 247/07, che ha recepito il protocollo sul Welfare, e del D.L. n. 112/08, un terzo dei contratti collettivi di lavoro rinnovati da giugno 2008 si è impegnato per definire le regole dei nuovi contratti a termine.
Il nuovo accordo economico collettivo del settore del commercio siglato lo scorso 16 febbraio ripropone i tre emolumenti da corrispondere alla cessazione del rapporto di agenzia: indennità di risoluzione, indennità suppletiva di clientela e indennità meritocratica.
Con la sentenza n. 9474/09 la Corte di Cassazione ha affermato che lo svolgimento da parte del lavoratore, assente dal servizio per uno stato di malattia, di attività ludico ricreative e di un’ulteriore attività lavorativa costituisce una condotta gravemente inadempiente rispetto all’obbligo di favorire il recupero della propria integrità psicofisica.
L’INPS, con la circolare n. 58/09 emanata ieri, 20 aprile 2009, ha individuato un nuovo e più flessibile criterio di computo dei limiti temporali di concessione del trattamento di integrazione salariale ordinaria.
La Cassazione, con sentenza n. 8075/2009, ha stabilito che è legittimo il licenziamento irrogato al lavoratore per assenza ingiustificata per non aver preso servizio nella sede di lavoro dove era stato trasferito con il suo consenso.