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10 Nov 2015

Licenziamento e disoccupazione nei 9 mesi: cosa devi sapere (QuiMamme.it – Io e il mio bambino, 11 novembre 2015)

Quali ammortizzatori sociali prevede il Jobs Act in caso di licenziamento? E come si conciliano con le tutele alla maternità? Ne abbiamo parlato con Elena Cannone, avvocato dello studio De Luca & Partners di Milano, specializzato in diritto del lavoro.

Mobilità in gravidanza

Si tratta di un ammortizzatore sociale che riguarda le aziende con più di 15 dipendenti, un’indennità – in misura percentuale rispetto allo stipendio – a cui il lavoratore ha diritto in seguito a licenziamento collettivo. Ha il doppio obiettivo di sostenere il reddito e favorire il reinserimento lavorativo o la riqualificazione professionale. Durante il periodo di mobilità, infatti, il lavoratore può essere chiamato per un corso di formazione o per un colloquio in un’altra azienda che lo potrebbe assumere: in questo caso, se rifiuta, perde il diritto all’indennità.

Come si applica questo regime nel caso di una donna in gravidanza? “Le regole”, dice l’avvocato Cannone, “sono precedenti al Jobs Act. Quest’ultimo non intacca né il principio di tutela della maternità, né il meccanismo della mobilità”. Vediamo alcuni casi specifici.

Se l’azienda fa ricorso alla mobilità quando la donna è già in gravidanza.

Dall’inizio dell’attesa e sino a un anno di età del figlio la lavoratrice non può essere licenziata o sospesa dal lavoro (ai sensi dell’articolo 54, comma 4, del D.Lgs. 151/2001 – Testo unico a tutela e sostegno della maternità e paternità), a meno che l’azienda non chiuda o non sia sospesa l’attività del reparto dove la donna è impiegata, se questo ha piena autonomia funzionale. “In questo caso l’azienda deve dimostrare che la donna non può essere ricollocata”, dice Elena Cannone.

Se l’azienda chiude.

In questo caso, anche se la donna è già incinta, il collocamento in mobilità è una strada obbligata. Dice Cannone: “Durante i mesi che corrisponderebbero al congedo di maternità, l’indennità di mobilità già concessa dovrà essere sospesa, sostituita con quella di maternità ed eventualmente ripristinata per la parte residua al termine del periodo di astensione”. Se durante questo periodo, che coincide con l’astensione obbligatoria dal lavoro, la lavoratrice rifiuta un’offerta o la partecipazione a un corso di formazione non sarà cancellata dalle liste di mobilità, ai sensi dell’articolo 22, comma 7, del D.Lgs. 151/2001.

Se la gravidanza inizia dopo l’entrata in mobilità.

Anche in questo caso, l’indennità di mobilità viene sostituita da quella di maternità per il periodo corrispondente.

Domande e certificati vanno presentati all’Inps.

Disoccupazione: ora c’è la Naspi

La mobilità riguarda solo lavoratori di aziende con più di 15 dipendenti che perdano il posto per un licenziamento collettivo. Dal primo maggio 2015, per i licenziamenti individuali (e in generale per i lavoratori che perdano involontariamente il proprio impiego) è stata istituita la Naspi, che sostituisce la cosiddetta Aspi introdotta dalla legge Fornero, che aveva a sua volta preso il posto della vecchia indennità di disoccupazione. “Si applica a tutti i lavoratori che abbiano perso il lavoro in maniera involontaria”, spiega Elena Cannone. Per ottenerla è necessario aver versato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi quattro anni e avere lavorato regolarmente per almeno 30 giornate effettive negli ultimi 12 mesi. L’importo della Naspi è proporzionale allo stipendio, per un massimo di 1300 € al mese (per il 2015) e si riduce del 3 per cento per ogni mese a partire dal quarto mese di fruizione.

L’indennità viene corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

La domanda va presentata all’Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Può anche essere chiesta la liquidazione anticipata delle somme, in un’unica soluzione, a titolo di incentivo all’avvio di un’attività di lavoro autonomo.

E se nel frattempo la lavoratrice resta incinta?

La circolare Inps 94/2015 prevede espressamente che la maternità sia sempre indennizzata quando la gravidanza insorge entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. “Congedo di maternità e Naspi non si possono cumulare”, dice Cannone. “Così, come per la mobilità, la prestazione di disoccupazione viene sospesa e ripristinata, per la parte residua, al termine del periodo di maternità”.

Dal primo gennaio 2017 la Naspi sostituirà la mobilità.

Fonte:

QuiMamme.it (Io e il mio bambino)

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