Legittimo il licenziamento intimato in base alle esemplificazioni previste dal CCNL, fatto salvo il giudizio di proporzionalità (Norme & Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore, 21 giugno 2023 – Alberto De Luca, Chiara Carminati)

21 Giu 2023

Presa in considerazione anche la recidiva del lavoratore ai fini della corretta qualificazione giuridica della condotta nell’alveo della giusta causa di licenziamento.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 15140 del 30 maggio 2023 , è tornata ad occuparsi del licenziamento per giusta causa comminato ad un lavoratore a tempo determinato per reiterata negligenza nell’esecuzione della prestazione lavorativa, essendo risultato recidivo nella condotta negligente, già precedentemente sanzionata con la misura della sospensione disciplinare.

La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, aveva respinto il ricorso dell’ex-dipendente, ritenendo sussistente la giusta causa posta alla base del provvedimento espulsivo irrogato dal datore di lavoro.

La decisione della Corte di merito si basava su un giudizio di valutazione della gravità della condotta e della proporzionalità della sanzione, con riferimento sia alle previsioni del contratto collettivo applicato che alla recidiva specifica in cui era incorso il dipendente.

Ricorreva in cassazione il lavoratore, chiedendo la censura di legittimità – inter alia – per erronea o falsa applicazione di norma imperativa di legge, nella misura in cui il licenziamento intimato rientrava nella fattispecie del licenziamento per scarso rendimento“, in quanto tale per giustificato motivo soggettivo e non per giusta causa“.

La Suprema Corte, nel motivare il provvedimento di rigetto del ricorso promosso dal lavoratore, ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la verifica della gravità e della proporzionalità della condotta sono di competenza dell’attività sussuntiva e valutativa del Giudice di merito, che deve fare riferimento da un lato agli elementi concreti della fattispecie – di natura oggettiva e soggettiva – e dall’altro alla ponderazione effettuata dalla contrattazione collettiva. Ciò poiché “la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 cod. civ.“.

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