Videocamere e inadempimenti disciplinari (MAG de Legalcommunity, 10 maggio 2023 – Enrico De Luca, Martina De Angeli)

Categorie: DLP Insights, Pubblicazioni, News, Pubblicazioni | Tag: Corte di Cassazione, Impianti di videosorveglianza

10 Mag 2023

Con ordinanza n. 8375 dello scorso 23 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha confermato l’utilizzabilità delle riprese degli impianti di videosorveglianza installati per finalità di sicurezza a dimostrazione di un
inadempimento disciplinare di un dipendente.

Il fatto affrontato e il giudizio di merito
La vicenda processuale trae origine da una sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni comminata ad un educatore professionale per aver afferrato con forza uno studente per la maglietta e, dopo aver lasciato la presa, averne causato la sua caduta a terra. L’educatore, inoltre, “mentre l’allievo […] comunicava alla madre l’accaduto […]” si rivolgeva a quest’ultima “in
modo ineducato utilizzando toni decisamente accesi”.
Il fatto veniva ripreso tramite l’impianto di videosorveglianza installato dall’Ente – datore di lavoro dell’educatore – presso i locali dello stesso e le registrazioni utilizzate per la contestazione del fatto illecito. <

L’educatore, nel richiedere l’annullamento del provvedimento disciplinare, contestava, tra le altre, l’utilizzo delle riprese del sistema di videosorveglianza per fini disciplinari.
Nell’ambito del giudizio di merito, la Corte d’Appello rigettava la richiesta di annullamento della sanzione e, in accoglimento dell’appello proposto dall’educatore, riformava la sentenza di primo grado rideterminando la sanzione in una multa di tre ore.
L’educatore proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione cui resisteva l’Ente con controricorso.

La decisione assunta dalla Suprema Corte

La Corte di Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – ha affermato la legittimità dell’utilizzo delle riprese del sistema di videosorveglianza ai fini della contestazione di un inadempimento disciplinare di un dipendente.
Nel rilevare la mancanza di difetti di (i) illustrazione delle ragioni – di fatto e di diritto – sulla quale è stata fondata la decisione di merito ovvero di (ii) esplicitazione del percorso logico / giuridico seguito dalla Corte territoriale, la Suprema Corte ha confermato la legittimità della valutazione delle riprese
del sistema di videosorveglianza effettuata dai giudici di seconde cure che hanno, tra le altre, “argomentato le ragioni di utilizzabilità [delle riprese], in concorso con gli altri elementi
istruttori scrutinati”.
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