Categorie: Insights, Normativa


5 Gen 2012

ENTRANO IN VIGORE I TERMINI PER LE CONTROVERSIE SUL LICENZIAMENTO

Cambiano le regole per impugnare i licenziamenti: è scaduta infatti il 31 dicembre la sospensione disposta dal “Milleproroghe” (D.L. 255/2010 convertito dalla L. 10/2011) che aveva differito l’entrata in vigore dei termini di decadenza introdotti dall’articolo 32 del c.d. “Collegato lavoro”. In primo luogo, con l’obiettivo di contingentare i tempi del contenzioso e conferire agli stessi una ragionevole certezza, decorrerà il doppio termine per le impugnative dei recessi, introdotto con la modifica del primo e del secondo comma dell’art. 6 L. 604/1966. Il primo termine è in realtà una conferma: la nuova disciplina prevede che il licenziamento debba essere impugnato – a pena di decadenza – entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione (ovvero dalla comunicazione delle motivazioni, se queste non sono contestuali alla prima), con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore. Accanto a questa fase ne è stata aggiunta una seconda: l’impugnazione risulta così inefficace se non è seguita, entro i successivi 270 giorni, o dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di conciliazione o arbitrato. Nel caso di fallimento della procedura stragiudiziale i termini di deposito del ricorso davanti al giudice scendono a 60 giorni. La nuova procedura si applica a tutti i casi di illegittimità e di inefficacia del licenziamento, ma non solo: l’art. 32 ha esteso ai lavoratori cosiddetti "precari" le regole previste per i licenziamenti individuali per giusta causa e per giustificato motivo.
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