Categorie: News


17 Lug 2014

Corte d’Appello di Milano: job on call slegato da obiettivi di reinserimento ha carattere discriminatorio (Il Sole 24 Ore, 18 luglio 2014, pag. 32)

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 406 del 3 luglio 2014, ha stabilito che è discriminatoria la disparità di trattamento dei lavoratori basata solo sul requisito dell’età se non è ragionevolmente giustificata da un legittimo obiettivo di favorire il loro inserimento nel mercato del lavoro. Il caso affrontato dalla citata Corte riguardava un lavoratore di età inferiore a 24 anni, prima assunto con contratto a chiamata a tempo determinato, poi convertito a tempo indeterminato, sulla sola base del requisito anagrafico ai sensi degli articoli 33 e seguenti della Legge Biagi. Compiuti 25 anni di età, però, il datore di lavoro aveva comunicato al dipendente la cessazione del rapporto, così come consentito dalla predetta normativa. Il lavoratore aveva pertanto impugnato il recesso sostenendo il carattere discriminatorio dello stesso in quanto ritenuto in violazione dell’articolo 6 della direttiva CE 2000/78, secondo il quale la disparità di trattamento collegata all’età deve essere giustificata da una finalità legittima, e dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 216/03 che ha attuato la citata direttiva. La Corte ha accolto la domanda del ricorrente richiamando i contenuti della predetta direttiva, per la quale è essenziale distinguere tra le disparità di trattamento giustificate da obiettivi legittimi di politica occupazionale, mercato del lavoro e formazione professionale e le discriminazioni, che devono essere invece vietate. Secondo la Corte, infatti, l’attuale articolo 34 della Legge Biagi non fa alcun riferimento alle ragioni di politica del lavoro che giustificherebbero l’applicazione di un contratto pacificamente più pregiudizievole, per le condizioni che lo regolano, di un ordinario contratto a tempo indeterminato e pertanto, secondo i giudici milanesi, la discriminazione che si determina rispetto a coloro che hanno superato i 25 anni non trova alcuna ragionevole obiettiva motivazione. L’azienda è stata di conseguenza condannata a riammettere in servizio il lavoratore a tempo indeterminato e a corrispondergli la retribuzione per il periodo intercorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro alla sua ricostituzione.

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