Categorie: Insights, Normativa · News, Pubblicazioni

Tag: assunzioni, Patto di prova


4 Mag 2023

Il dirigente non prende servizio: valida la clausola penale apposta alla lettera d’assunzione

Con la recente sentenza del 21 marzo 2023, il Tribunale di Forlì ha confermato la legittimità della clausola penale apposta alla lettera di assunzione per il caso in cui il lavoratore non prenda servizio alla data di inizio dell’attività lavorativa concordata dalle parti, anche quando l’assunzione sia soggetta ad un periodo di prova.

I fatti di causa

Una società stipulava con un dirigente una lettera di impegno all’assunzione soggetta a un periodo di prova di sei mesi. La lettera di impegno conteneva la seguente clausola: “Qualora Lei non prendesse effettivo servizio alla prevista data del 15 ottobre 2020, per Sua iniziativa e/o per qualsiasi motivo a Lei imputabile, Lei sarà tenuto a versare alla nostra Società, a titolo di penale, una somma corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso prevista in caso di licenziamento dal Contratto Collettivo applicato. Il pagamento alla nostra società dovrà avvenire entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell’atto di violazione della clausola di rispetto della data concordata di presa servizio. Verificandosi tale fattispecie, il presente contratto dovrà ritenersi definitivamente risolto di diritto”.

Circa un mese prima della data prevista per l’inizio dell’attività lavorativa, il dirigente informava la Società della propria intenzione di non procedere all’assunzione.

La Società ricorreva per ingiunzione avanti al Tribunale di Forlì che, nell’accogliere la domanda, emetteva decreto ingiuntivo per l’importo dalla penale pattuita dalle parti.

Avverso il decreto ingiuntivo, il dirigente proponeva opposizione sulla scorta dei seguenti motivi:

  1. la comunicazione del dirigente di non voler procedere con l’assunzione doveva qualificarsi come atto di recesso dal contratto di lavoro e il relativo recesso doveva considerarsi svincolato da qualsiasi conseguenza, in quanto il contratto prevedeva un periodo di prova, durante il quale vige il regime di libera recedibilità ai sensi dell’art. 2096 c.c;
  2. il dirigente aveva comunicato la propria decisione con congruo preavviso tale da evitare un effettivo pregiudizio alla società. L’assenza di danno in capo alla società avrebbe dovuto comportare, secondo la difesa del dirigente, l’assenza del diritto alla corresponsione della penale o, in via subordinata, la riduzione equitativa della stessa ai sensi dell’art. 1384 c.c.

La sentenza resa dal Tribunale di Forlì

Il Giudice del Lavoro di Forlì, nel rigettare l’opposizione del dirigente, ha confermato il decreto ingiuntivo emesso.

Il Tribunale ha fondato il proprio convincimento sulla differenza intercorrente tra la stipulazione del contratto e l’inizio del rapporto, individuando tale secondo momento come rilevante per poter invocare il regime speciale di libera recedibilità previsto per il periodo di prova.

La disciplina dell’art. 2096 c.c. inizia infatti ad operare solo con l’effettiva presa di servizio e a condizione che le parti abbiano consentito l’esperimento che forma oggetto della prova, elementi che, nel caso di specie, non si erano verificati per via del rifiuto del dirigente. Tale rifiuto non poteva dunque qualificarsi come recesso in prova bensì come inadempimento dell’obbligo di prendere servizio alla data prestabilita.

Sulla scorta di tali considerazioni, il Giudice ha quindi ritenuto infondata l’eccezione di incompatibilità della penale con la previsione del patto di prova. Le due previsioni, infatti, “hanno oggetto e finalità differenti e, nel caso di specie, sono volte a tutelare due momenti differenti del rapporto di lavoro”.

Il Giudice ha poi ritenuto irrilevante la tempestività della comunicazione del ripensamento da parte del dirigente in quanto “invocata da una parte contrattuale che è in ogni caso inadempiente e che è tenuta come tale a risarcire il danno ad essa imputabile”.

Da ultimo, con riferimento alla quantificazione della penale, il Tribunale ha disatteso altresì la domanda di riduzione equitativa ex art. 1384 c.c., articolata in via subordinata dal dirigente, sottolineando come questa non risultasse eccessiva né al momento della pattuizione né alla data dell’inadempimento, avendo la società dimostrato di aver sostenuto costi rilevanti per far fronte all’impatto organizzativo determinato dalla scopertura in un ruolo strategico (Direttore Amministrativo).

Altri insights correlati:

Recesso in prova: nullo durante il blocco dei licenziamenti se basato sulla necessità di ridurre i costi – De Luca & Partners (delucapartners.it)

Il recesso dal patto di prova: profili di legittimità

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

27 Feb 2026

Licenziamenti: dalla Corte costituzionale più spazio al giudice e alla reintegrazione (I Focus del Sole 24 Ore, 26 febbraio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandra Zilla)

La disciplina dei licenziamenti continua a rappresentare uno dei nodi centrali del diritto del lavoro italiano, terreno di costante tensione tra libertà di iniziativa economica e tutela della…

27 Feb 2026

Il “food delivery” nuovamente al centro delle attività ispettive (Norme & Tributi Plus Diritto de Il Sole 24 Ore, 17 febbraio 2026 – Vittorio De Luca e Alessandro Ferrari)

È recente la notizia che uno dei più importanti player del “food delivery” in Italia è stato sottoposto acontrollo giudiziario, disposto con decreto d’urgenza del pubblico ministero –…

26 Feb 2026

Vittorio De Luca al Welfare & HR Summit 2026

Il 25 febbraio 2026 Vittorio De Luca ha partecipato alla sesta edizione del Welfare & HR Summit de Il Sole 24 Ore, in particolare, il nostro managing partner,…

26 Feb 2026

Corte di Cassazione: il DVR come presupposto di legittimità della somministrazione.

Corte di Cassazione: il DVR come presupposto di legittimità della somministrazione. La mancanza di una valutazione dei rischi concreta e puntuale, formalizzata in un Documento di valutazione dei…

26 Feb 2026

Perdita di chance: la Cassazione ribadisce il rigoroso onere della prova a carico del lavoratore

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1235 del 20 gennaio 2026, ha ribadito i principi fondamentali in materia di risarcimento del danno da perdita di chance in…

26 Feb 2026

Lo sai che…il lavoratore che dispone un bonifico a seguito di una mail di phishing può essere licenziato e condannato a risarcire il danno?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 43873 del 13 febbraio 2026, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad una dipendente addetta alla…