Categorie: Insights, Prassi

Tag: Brexit, data protection, Decreto flussi, mobilità dei lavoratori, mobilità internazionale, trasferimento dati personali


27 Gen 2021

Brexit: effetti sulla mobilità dei lavoratori e sul trasferimento dei dati personali

L’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (cd. “Brexit”) avrà impatti sulla mobilità internazionale a fini lavorativi e sul trasferimento dei dati personali verso il Regno Unito.

  • Mobilità internazionale a fini lavorativi

Il Regno Unito ha previsto la possibilità per i cittadini UE già presenti da almeno 5 anni sul territorio britannico alla data del 31 dicembre 2020 di richiedere la conferma del diritto di soggiorno (per lavoro, studio etc.) oltre tale data. La richiesta potrà essere inoltrata on-line entro il 30 giugno 2021 attraverso la compilazione dell’EU Settlement Scheme messo a disposizione sul sito del Governo britannico, ottenendo il settled status.

Se il periodo di permanenza è inferiore a 5 anni sarà possibile richiedere di restare nel Regno Unito per completarlo ottenendo, sempre attraverso il modulo di cui sopra, il pre-settled status. A differenza del settled status, il pre-settled status si perde con un’assenza dal paese pari o superiore a due anni.

Questa procedura garantirà gli stessi diritti di cui un cittadino facente parte dell’UE e residente nel Regno Unito godeva prima della Brexit. Sarà infatti possibile restarvi indefinitamente, lavorare, avvalersi del servizio sanitario, studiare e usufruire dell’accesso ai fondi pubblici, quali prestazioni sociali e pensioni.

Per i nuovi ingressi effettuati dal 1° gennaio 2021 sarà, invece, necessario richiedere il visto secondo il nuovo sistema di immigrazione a punti, il Points-based immigration system.

Anche l’Italia ha previsto una procedura di conferma dei diritti acquisiti dai cittadini britannici presenti sul territorio nazionale alla data del 31 dicembre 2020; questi, infatti, potranno richiedere il “documento di soggiorno in formato elettronico” presso la Questura competente per luogo di residenza. Mentre a coloro che effettueranno il proprio ingresso a partire dal 1° gennaio 2021 verranno applicate le stesse procedure previste per i cittadini extracomunitari.

Protezione dei dati personali

Per il trasferimento dei dati personali verso il Regno Unito, sarà necessario, come chiarisce l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”), fare riferimento all’”Accordo commerciale e di cooperazione (“Accordo”) sottoscritto lo scorso 30 dicembre 2020 dall’Unione Europea e dal Regno Unito (“Trade And Cooperation Agreement Between The European Union And The European Atomic Energy Community, Of The One Part, And The United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland, Of The Other Part”).

Secondo l’Accordo, nel Regno Unito continuerà a trovare applicazione il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (il “GDPR”) per un periodo massimo di 6 mesi, ovvero fino al 30 giugno 2021. Di conseguenza, stando a quanto precisato dal Garante, “in questo periodo qualsiasi comunicazione di dati personali verso il Regno Unito potrà avvenire secondo le medesime regole valevoli al 31 dicembre 2020 e non sarà considerata un trasferimento di dati verso un paese terzo”.

Sempre secondo l’Accordo, durante questo periodo di transizione, il Regno Unito e l’Unione Europea si sono impegnate ad adottare delle decisioni di adeguatezza reciproche. In mancanza di tali decisioni, troverebbero applicazione le disposizioni di cui al Capo V del GDPR che disciplinano il trasferimento di dati dall’UE verso Paesi Terzi. Tali disposizioni richiedono l’esistenza di garanzie adeguate, quali ad esempio norme vincolanti di impresa, clausole contrattuali tipo e codici di condotta (cfr art. 46 del GDPR). Ciò salvo deroghe specifiche, come il consenso dell’interesso o trasferimento necessario per l’esecuzione di un contratto o per importanti motivi di interesse pubblico (art. 49 del GDPR).

Inoltre, dal 1° gennaio 2021, i Titolari e i Responsabili del trattamento che hanno la propria sede nel Regno Unito e che sono comunque soggetti all’applicazione del GDPR, poiché trattano dati per l’offerta di beni e servizi o per il monitoraggio del comportamento di interessati all’interno dell’Unione (cfr. art. 3, par. 2, GDPR), dovranno designare un Rappresentante nello Spazio Economico Europeo ai sensi dell’articolo 27 del GDPR.

Altri insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

8 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: i limiti secondo il Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente espresso il proprio parere sulla gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro dopo la…

8 Apr 2026

Licenziamento orale: onere della prova in capo al lavoratore

Con l'ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento orale, statuendo che il lavoratore che impugni la risoluzione…

8 Apr 2026

Lo sai che… l’incompatibilità tra colleghi può giustificare il trasferimento del dipendente?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, ha affermato che il trasferimento del lavoratore può essere legittimamente disposto anche in presenza…

7 Apr 2026

Il confine tra riposo e inattività nella gestione dell’orario di lavoro (AIDP – HR Online, 7 aprile 2026 – Vittorio De Luca, Alesia Hima)

Nel linguaggio organizzativo delle aziende si parla spesso di “pause”, “attese” o “tempi morti”. Nella pratica operativa questi termini vengono utilizzati quasi come sinonimi. Dal punto di vista…

17 Mar 2026

Parità salariale, via libera al decreto su parità e trasparenza retributiva (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone e Martina De Angeli, professioniste dello studio De Luca & Partners, firmano il presente articolo dedicato allo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 5 febbraio…

16 Mar 2026

Illegittimità dello staff leasing per violazione del principio di temporaneità (Top 24 Lavoro, 27 febbraio 2026 – Vittorio De Luca, Alessandra Zilla)

Con la sentenza n. 4493 del 19 dicembre 2025, il Tribunale di Milano è intervenuto sul tema della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (c.d. staff leasing). In…