La Corte di Cassazione, con
la sentenza 395/2020, ha affermato che è applicabile ai dirigenti il doppio
termine di decadenza introdotto dal Collegato lavoro in materia di invalidità
dei licenziamenti, nelle sole ipotesi di nullità previste dall’art. 18, comma 1,
dello Statuto dei lavoratori. Invece, nei casi di impugnazione del
licenziamento per “ingiustificatezza”, così come previsto e sanzionato
dai contratti collettivi, non si applica il regime della legge n. 183/2010
sulla decadenza.
I fatti di causa
Il Giudice di primo grado
adito, ritenuta infondata l’eccezione di decadenza dell’impugnativa giudiziale
di licenziamento, dichiarava illegittimo il licenziamento intimato da una società
al proprio dirigente, condannandola a corrispondergli una indennità supplettiva
(rectius supplementare), individuata in quindici mensilità retributive.
La società soccombente
ricorreva in appello. La Corte distrettuale adita riteneva che il termine per
l’impugnativa del licenziamento in sede giudiziale, così come previsto dalla L.
604/1966 e modificato dalla L. 92/2012, decorresse dal momento
dell’invio dell’impugnativa stragiudiziale da parte del dirigente e non
dal momento della sua ricezione da parte del datore di lavoro. Questo a
garanzia del dirigente stesso, affinché non rientrassero tra la sua sfera di
competenza i rischi di un mancato recapito.
I giudici di secondo grado
affermavano che, nel caso di specie, la domanda giudiziale fosse stata proposta
oltre il termine dei 180 giorni successivi all’impugnazione stragiudiziale. Pertanto,
essa doveva ritenersi tardiva con la conseguenza che nessun indennizzo spettava
al dirigente.
Il dirigente ricorreva in
cassazione avverso la decisione di secondo grado, affidandosi a due motivi cui
resisteva la società sua ex datrice di lavoro.
La decisione della Corte di
Cassazione
Nell’impugnare la sentenza
di secondo grado, il ricorrente, tra le altre, ha eccepito la violazione
dell’art. 32, comma 2, della L. 183/2010 (“Collegato lavoro”) e dell’art. 6
della L. 604/1966, così come sostituito dall’art. 32, comma 1, del Collegato
Lavoro stesso.
A suo parere, l’invalidità
del licenziamento delimita le casistiche di applicazione di tale disciplina nei
confronti dei dirigenti, escludendola quando facciano valere in giudizio
l’illegittimità del licenziamento e chiedano il pagamento dell’indennità
supplementare.
Sul punto la Corte ha
affermato che ai sensi dell’art. 6 della L. 604/1966, nel testo antecedente
alla novella ex art. 32 del Collegato Lavoro, il licenziamento dovesse essere
impugnato, pena decadenza, anche in sede extragiudiziale, entro 60 giorni dalla
ricezione della sua comunicazione. Tale regime era pacificamente ritenuto
inapplicabile ai dirigenti che agivano per la condanna datoriale al pagamento
dell’indennità supplementare. Ciò in quanto si trattava di categoria di
prestatori sottratta alle norme limitative dei licenziamenti individuali.
La Corte ha, altresì, ricordato
che fino al 2010 la disciplina della L. 604/1966 (con la sola eccezione
dell’articolo 2, comma 4) non è stata applicata ai dirigenti, sulla base di
quanto stabilito dall’art. 10 della medesima legge. In forza di tale
esclusione, per tale categoria non è mai sussistito l’obbligo di impugnare il
recesso secondo il regime decadenziale previsto ex art. 6, L. 604/1966. Si è, così,
affermato l’orientamento secondo cui le tutele della prima legge sui
licenziamenti individuali fossero estese soltanto ai cosiddetti pseudo-dirigenti.
L’articolo 32 del Collegato
Lavoro ha sostituito l’art. 6 della L. 604/1966 e, nel ribadire il termine
decadenziale di 60 giorni per l’impugnazione extragiudiziale del licenziamento,
ha previsto l’ulteriore termine di 180 giorni per la proposizione del ricorso.
Tali disposizioni, prosegue la Corte, ai sensi del comma 2 dell’art. 32 stesso, si applicano “anche a tutti i casi
di invalidità del licenziamento”.
In origine, sostiene la
Corte, il licenziamento del dirigente era tutelato dal divieto di licenziamento
discriminatorio e ritorsivo, lasciando la normativa immutato il regime di
libera recedibilità come criterio generale, salva sempre la possibilità per la
contrattazione collettiva di introdurre un regime di controllo delle ragioni
del licenziamento individuale.
E la contrattazione
collettiva, a sua volta, ha previsto che al dirigente, nei casi in cui non
sussista la giustificatezza del licenziamento, spetta una indennità
supplementare di carattere risarcitorio, lasciando ferma la validità e
l’efficacia del licenziamento.
Orbene, “una volta che l’art.
32, comma 2, ha previsto un onere di impugnativa a pena di decadenza per ogni
recesso datoriale invalido – con un metro che per sua natura è indipendente
dalla categoria legale di appartenenza del lavoratore – è ragionevole ritenere
che la norma regoli “anche” il caso del licenziamento vietato o
nullo del dirigente, identico nella disciplina (sostanziale e sanzionatoria) al
corrispondente licenziamento di un impiegato o di un operaio”.
Secondo la Corte è, invece,
più problematica la questione riguardante l’applicabilità della decadenza al
licenziamento del dirigente in ipotesi riconducibili a fattispecie di mera
ingiustificatezza.
Secondo l’opinione
prevalente, riporta la Corte, il vecchio art. 6 della L. 604/1966 escludeva le
fattispecie assoggettate a discipline particolari, tra le quali quelle dei
licenziamenti intimati ai dirigenti. Ed il Collegato Lavoro non ha previsto
alcuna estensione ai dirigenti delle ipotesi di nullità del licenziamento. L’estensione
è avvenuta soltanto con la previsione dell’art. 18, comma 1 dello Statuto dei
Lavoratori (come modificato dall’art. 42 L.92/2012).
Pertanto, secondo la Corte
di Cassazione, se al termine “invalidità” si attribuisce il significato ampio
di illegittimità, la nuova disciplina diventa applicabile all’impugnazione di
qualsiasi licenziamento. Se, al contrario, vi si attribuisce il
significato proprio allora la norma opera solo quando il vizio può
determinare a “demolizione” del negozio e dei suoi effetti. E, a parere
della Corte, l’espressione deve essere intesa in senso restrittivo in relazione
all’incapacità di un atto privato di produrre effetti se contrario ad una
norma.
In conclusione, il
concetto di invalidità non può far rientrare l’ipotesi di ingiustificatezza di
fonte convenzionale a cui consegue la tutela meramente risarcitoria
dell’indennità supplementare. Questa si collega ad un atto valido che incide in
termini solutori sul rapporto di lavoro. in altri termini, l’ambito di
applicabilità oggettiva previsto dall’art. 32 del Collegato Lavoro si può
riferire esclusivamente alle ipotesi di invalidità intesa in senso stretto.