Categorie: Insights, Prassi

Tag: account di posta aziendale, cessazione rapporto di lavoro, disattivazione, Garante


20 Gen 2020

Commette un illecito il datore di lavoro che mantiene attivo l’account di posta dell’ex dipendente

L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, con il “Provvedimento n. 216 del 4 dicembre 2019”, ha confermato una già consolidata posizione secondo cui, il datore di lavoro che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella casella di posta, commette un illecito.

Il caso

Una società ricorreva al giudice del lavoro avverso un ex dipendente poiché questi proponeva prodotti in diretta concorrenza con i suoi. Le informazioni a suffragio del ricorso erano state raccolte dalla società ricorrente accendendo all’indirizzo di posta elettronica dell’ex dipendente anche successivamente all’interruzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore presentava così reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, eccependo che la società sua ex datrice di lavoro non aveva disattivato il suo account di posta ed aveva acceduto ai messaggi ricevuti.

La società, nel resistere al reclamo presentato dal lavoratore, ha affermato che la mancata disattivazione dell’account e il contestuale inoltro delle mail sull’indirizzo del responsabile della funzione di Information Technology, erano state disposte poiché (i) l’ex dipendente non aveva provveduto ad inviare ai clienti una comunicazione con i nuovi riferimenti aziendali. Aggiungendo, inoltre, che (ii) era stata aperta solo la corrispondenza contente messaggi di lavoro e non anche quelli personali e che (iii) l’ex dipendente fosse a conoscenza della “prassi aziendale” secondo cui il datore di lavoro, dopo la cessazione del rapporto, avrebbe controllato la corrispondenza a lui diretta.

Preso atto che i fatti oggetto del reclamo sono antecedenti all’entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679 e che le informazioni venivano rese ai dipendenti in forma orale, il Garante ha comunque dichiarato illecito il reiterato utilizzo dell’account individuale aziendale di un soggetto non facente più parte di quella organizzazione aziendale.

Il Garante, infatti, ha affermato che il datore di lavoro deve agire in conformità ai principi di liceità, necessità e proporzionalità, i quali rappresentano le fondamenta della materia della protezione dei dati personali, disponendo la rimozione degli account di posta elettronica aziendali riconducibili a persone identificate o identificabili. Contestualmente alla chiusura dell’account, secondo l’Autorità, il datore di lavoro è tenuto, se necessario, a dotarsi di sistemi automatici volti ad informare i terzi e a fornire a questi ultimi indirizzi alternativi a cui rivolgersi. Inoltre, il datore di lavoro deve adottare misure idonee ad impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo durante tutto il periodo in cui il sistema automatico è attivo.

Secondo quanto disposto nel Provvedimento, è l’implementazione di adeguate misure tecniche ed organizzative che consente di contemperare, da un lato, l’interesse del titolare (alias il datore di lavoro) ad accedere alle informazioni a lui necessarie per proseguire la gestione dell’attività lavorativa e, dall’altro, assicurare il rispetto della legittima aspettativa del lavoratore alla riservatezza sulla corrispondenza. E, a parere del Garante, proprio l’adozione di un regolamento interno in base al quale vengono condivise con dipendenti le informazioni sulla gestione tecnica ed organizzativa adottate, rientra tra le corrette misure da implementare.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

20 Mag 2026

Webinar “Decreto 1° maggio: le principali novità” – Un Caffè HR con De Luca & Partners

In occasione del nostro webinar "Un Caffè HR con De Luca Partners", i relatoriSilvia Zulato, Senior Associate e Alessandro Riccardo Polli, Divisione Consulenza del Lavoro​​ di HR Capital…

12 Mag 2026

Licenziamento legittimo per falsa attestazione delle presenze e utilizzo dei dati dei sistemi di accesso (Camera di Commercio Francese in Italia – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 7985 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa intimato a un lavoratore per…

30 Apr 2026

Webinar “Bonus, cosa occorre sapere in merito agli obiettivi?” – Un Caffè HR con De Luca & Partners

Ieri, in occasione del nostro primo webinar Un Caffè HR con De Luca & Partners i relatori Vittorio De Luca, Managing Partner di e Alessandra Zilla, Managing Associate di De Luca & Partners…

27 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: il Garante estende il diritto di accesso a tutte le mail della casella e-mail nominativa 

“Il lavoratore può accedere ai messaggi del proprio account e-mail aziendale e ai documenti presenti nel pc dopo la fine del rapporto di lavoro. Eventuali limitazioni devono essere…

27 Apr 2026

NASpI e dimissioni per trasferimento oltre 50km: per la Cassazione non basta la distanza, va provato l’inadempimento del datore di lavoro 

Con la recente ordinanza n. 10559 del 21 aprile 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di indennità di disoccupazione (NASpI) a seguito di dimissioni per giusta causa dovute a trasferimento del…

27 Apr 2026

Lo sai che… il patto di prova è nullo se le mansioni sono indicate in modo generico? 

Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 683 del 3 aprile 2026, ha ribadito che il patto di prova è valido solo se contiene una specifica…