L’INPS,
con messaggio n. 3359 del 17 settembre 2019, ha riassunto ed illustrato agli
operatori economici e alle sue sedi territoriali, i principi consolidatisi a
livello di giurisprudenza di legittimità circa la compatibilità tra la
titolarità di cariche sociali e/o la figura del socio di società di capitali con
un distinto rapporto di lavoro subordinato.
Il
messaggio muove le mosse da quanto già precisato sul tema dallo stesso Istituto
nella nota circolare 179 dell’8 agosto 1989 (“Accertamenti e valutazione della sussistenza del rapporto di lavoro
subordinato”), in parte rivisto alla luce del messaggio 12441 dell’8 giugno
2011.
L’Istituto
previdenziale, partendo dall’assunto che l’incarico di amministratore di una società
di capitali non esclude a priori la configurabilità di un rapporto di lavoro
subordinato purché ne sussistano le relative caratteristiche tipiche (i.e. l’assoggettamento
al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione),
si sofferma sulle varie cariche sociali evidenziando, per ciascuna di esse, i
limiti alla compatibilità con un parallelo rapporto di lavoro subordinato.
Cariche sociali
- Presidente
del consiglio di amministrazione
In
primo luogo, viene presa in esame la carica di presidente del consiglio di
amministrazione che, ad avviso dell’Istituto, non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato ferma
restando la sottoposizione del presidente medesimo alle direttive, alle decisioni
ed al controllo dell’organo collegiale, anche in presenza dell’eventuale conferimento
della rappresentanza legale della società.
Quanto
sopra, diversamente dall’amministratore unico in quanto “detentore del potere di esprimere da solo la
volontà propria dell’ente sociale, come anche i poteri di controllo, di comando
e di disciplina”. La carica di amministratore unico risulta, infatti,
incompatibile con un rapporto di lavoro subordinato in quanto il lavoratore
finirebbe per eseguire prestazioni lavorative ordinate dall’organo direttivo,
ovverosia da sé stesso.
La
compatibilità tra la carica di amministratore delegato ed un parallelo
rapporto di lavoro subordinato va invece valutata, secondo la giurisprudenza di
legittimità e l’Istituto, in base (i) all’ampiezza della delega conferita dal
consiglio di amministrazione, (ii) al numero di eventuali altri amministratori
delegati ed (iii) alla facoltà di agire congiuntamente o disgiuntamente.
Stante
ciò e ferma comunque restando la sussistenza degli elementi tipici della subordinazione,
l’Istituto – sulla scorta delle sentenze esaminate – ritiene che la figura
dell’amministratore delegato al quale siano conferite specifiche e limitate
deleghe e che agisca in presenza di altri organi delegati, non sia ostativa
all’instaurazione di un genuino rapporto di lavoro.
- Socio
unico e socio (non unico)
Da
escludere, invece, è la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato in
capo all’unico socio di una società
di capitali poiché la concentrazione della proprietà delle azioni in capo ad un
solo soggetto esclude in nuce la sua effettiva soggezione alle direttive di un
organo societario, assurgendo a “sovrano” della società stessa.
Diverso,
invece, il caso del socio (non unico) di una società di capitali. In
capo a tale figura, anche in presenza di un contemporaneo incarico di
amministratore, non è infatti astrattamente possibile configurare un autonomo
rapporto di lavoro subordinato previo il concreto accertamento dello svolgimento
di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico,
contraddistinte in ogni caso dai caratteri tipici della subordinazione.
Prova della
cumulabilità tra carica sociale e rapporto di lavoro subordinato
L’Istituto
concentra, infine, la propria analisi sulla prova che deve fornire in giudizio
il soggetto che voglia far valere il vincolo di subordinazione in presenza di
un rapporto di tipo unicamente gestorio.
Prendendo
le mosse dalle decisioni della giurisprudenza di legittimità, l’INPS precisa
che la cumulabilità tra carica sociale e rapporto di lavoro subordinato
presuppone la prova delle seguenti condizioni:
- l’affidamento
del potere deliberativo della
Società ad un organo collegiale diretto a formare la volontà dell’ente sia
all’interno che verso l’esterno;
- la sussistenza del
vincolo della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del
lavoro dirigenziale, e in particolare la soggezione
del lavoratore ad un effettivo potere di supremazia gerarchica di un altro
soggetto;
- la
sussistenza di una concreta differenziazione
tra le attività svolte dal soggetto interessato quale lavoratore
subordinato e quale amministratore.
In tale contesto,
precisa l’INPS, verranno poi valutati alcuni degli elementi distintivi della
subordinazione, quali:
- la periodicità e la predeterminazione della
retribuzione;
- l’osservanza di
un orario contrattuale di
lavoro;
- l’inquadramento all’interno di una
specifica organizzazione aziendale;
- l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale;
- l’assenza di rischio in capo al lavoratore;
- la distinzione
tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da
proventi societari.
In sostanza, fatta
eccezione per il caso del socio unico di società di capitali, l’Istituto
ammette il cumulo tra la carica di amministratore e quella di lavoro
subordinato purché venga fornita la prova concreta e rigorosa dello svolgimento
di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e
contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione.