L’INPS, con la circolare n.
45 del 25 marzo 2020, ha fornito istruzioni operative in merito alla fruizone
del congedo parentale per emergenza COVID-19 e all’incremento dei permessi di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, entrambi previsti dal Decreto Legge 17
marzo 2020, n. 18.
Quadro normativo di
riferimento
La circolare in esame ha ad
oggetto le misure speciali introdotte dagli articoli 23 e 24 del Decreto Legge
18 del 17 marzo scorso (cd. “Decreto Cura Italia”, di seguito il “Decreto”),
volte ad agevolare famiglie e lavoratori a fronte dell’emergenza epidemiologica
in atto.
Nel merito, l’art. 23 del Decreto
introduce un congedo parentale straordinario per la cura dei minori
durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle
attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto dal DPCM del 4
marzo 2020.
Il congedo, della durata
complessiva di 15 giorni, è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del
settore privato, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori
autonomi iscritti all’INPS e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico. In
alternativa al menzionato congedo è stata altresì riconosciuta ai genitori con
figli di età non superiore ai 12 anni la possibilità di fruire di un bonus da
600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting.
L’articolo 24 del Decreto,
invece, ha previsto l’incremento del numero di giorni di permesso retribuiti
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, di ulteriori complessive 12
giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Tali misure trovano
applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi e affidatari o che hanno
minori in collocamento temporaneo.
Periodo di fruizione del
congedo e relativa indennità
L’Istituto, con la circolare
in commento, ha diramato le modalità operative per poter fruire del congedo,
specificando, al tempo stesso, che i genitori dipendenti del settore pubblico
dovranno seguire le istruzioni fornite dall’Amministrazione pubblica con la
quale intercorre il rapporto di lavoro.
La fruizione del congedo
straordinario che, come detto, può avvenire per un periodo continuativo o
frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi a partire dal 5
marzo 2020, è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo
familiare. Ciò a condizione che, nell’ambito dello stesso, non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato
o non lavoratore.
Modalità
operative per la fruizione del congedo
- Genitori lavoratori del settore privato
Il nuovo congedo COVID-19 garantisce maggiori tutele rispetto a quelle
di cui i genitori stessi possono beneficiare per la cura dei figli avvalendosi
del congedo parentale ordinario. In particolare, il nuovo congedo straordinario
riconosce ai genitori con figli di età non superiore ai 12 anni un’indennità
pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto
dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L’INPS
specifica che (i) il computo delle giornate e il pagamento dell’indennità
avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale
e (ii) la tutela viene riconosciuta anche ove siano stati già
raggiunti i limiti individuali di coppia previsti dalla specifica normativa sul
congedo parentale.
Invece, ai genitori
con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, pur essendo riconosciuto il
congedo, ossia il diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione
dei servizi educativi e delle attività didattiche, non
viene riconosciuta la corresponsione di alcuna indennità.
Coloro che intendano usufruire del congedo dovranno:
- presentare
domanda sia al proprio datore di lavoro che all’INPS, ove abbiano figli di età
non superiore ai 12 anni;
- presentare
domanda solo al proprio datore di lavoro che, successivamente, provvederà a
comunicare all’INPS le giornate di congedo fruite, ove abbiano figli di età
compresa tra i 12 e i 16 anni;
- non presentare
una nuova domanda di congedo COVID-19 ove abbiano già presentato domanda di
congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, potendo
così proseguire l’astensione per i periodi richiesti. I giorni già fruiti
saranno considerati d’ufficio dall’Istituto come congedo COVID-19.
- Genitori iscritti alla Gestione separata e lavoratori
autonomi
Anche per i genitori iscritti alla Gestione separata vengono previste
maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario. Il congedo COVID-19, infatti, garantisce ai genitori con figli di età non
superiore ai 12 anni un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato
secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell’indennità di maternità.
Analogamente anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS
viene ampliata la tutela che passa dal riconoscimento di un’indennità pari al
30% della retribuzione prevista solo in caso di figli fino a 1 anno di età, a
un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita
annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto,
per i genitori lavoratori con figli fino ai 12 anni di età.
Il Decreto ha previsto
anche un’agevolazione alternativa per i soggetti destinatari del congedo di cui
sopra che potranno richiedere un bonus per servizi di baby-sitting fino ad un
importo massimo complessivo di 600 euro che, può arrivare fino a 1.000 euro
complessivi, per i lavoratori del settore sanitario, difesa e sicurezza.
L’INPS, con la circolare n. 44 del 24 marzo 2020, ha fornito le
istruzioni operative per poter richiedere tale bonus, specificando che ne
potranno beneficiare i genitori con figli di età non superiore ai 12 anni ma
anche coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano già compiuto
i 12 anni, purché gli stessi alla data del 5 marzo rientrassero nel limite di
età prescritto.
Tale limite d’età non si applica in riferimento ai figli con
disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine
e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
L’Istituto, riprendendo quanto già sancito dal Decreto, ha chiarito
che la prestazione spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di
sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (ad esempio, NASPI, CIGO,
indennità di mobilità, ecc.) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con
i quali, dunque, sussiste incompatibilità e divieto di cumulo.
Estensione dei permessi retribuiti di cui alla legge n. 104/1992
L’articolo 24 del Decreto, come anticipato, ha previsto l’incremento
del numero di giorni di permesso retribuiti di cui alla legge n. 104/92. Pertanto,
i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta
ai tre giorni mensili già garantiti dalla citata legge, di ulteriori 12
giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei mesi di marzo e
aprile.
L’INPS ha specificato che i 12 giorni possono anche essere fruiti
consecutivamente nel corso di un solo mese o, ancora, frazionati in ore.
Viene confermata, inoltre, la possibilità di cumulare più permessi in
capo allo stesso lavoratore. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore assista
più soggetti disabili potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, per
ciascun soggetto assistito, oltre ai 3 giorni di permesso mensile
ordinariamente previsti, gli ulteriori 12 giorni.