Lo scorso 26 ottobre è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, il D.L. 124/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (cd. Decreto fiscale). Il Decreto, collegato alla Legge di Bilancio 2020, contiene, tra le altre, importanti novità per i committenti nell’ambito dell’appalto e in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
Entriamo nel dettaglio
Appalto
L’art. 4 del Decreto fiscale
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio
2020, le imprese committenti di appalti di servizi o di opere avranno
l’obbligo di effettuare il pagamento
delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici,
nel corso della durata dell’appalto, sulle retribuzioni erogate al personale
direttamente impiegato nell’appalto.
A tal fine:
- ogni committente dovrà
dotarsi di un conto corrente dedicato
e avere cura di comunicarne gli estremi agli appaltatori e subappaltatori;
- ogni appaltatore e
subappaltatore avrà l’obbligo, entro il
termine di 5 giorni prima della scadenza del versamento, di: (i) comunicare
a ogni committente l’elenco nominativo,
con indicazione del codice fiscale, dei dipendenti impiegati nell’appalto; (ii)
i dati retributivi e le ore di lavoro
di tutti i dipendenti impiegati nell’appalto; (iii) gli estremi per la
compilazione delle deleghe di pagamento; (iv) gli estremi del versamento
effettuato;
- ogni committente dovrà
eseguire il pagamento nei termini di
legge e comunicare a mezzo pec ad
ogni appaltatore e subappaltatore l’avvenuto
pagamento.
Il committente sarà ritenuto
dunque responsabile del versamento delle ritenute effettuate dalle imprese
appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei
bonifici ricevuti, salvo che abbia omesso di comunicare gli estremi del conto
corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti. In tale ipotesi, il
decreto prevede una responsabilità
totale e piena a carico del committente.
Potranno effettuare
direttamente il versamento delle ritenute solo le imprese appaltatrici e subappaltatrici
che abbiano i seguenti requisiti (da certificare a cura dell’Agenzia delle
Entrate e da comunicare al committente):
- essere
in attività da almeno cinque anni ovvero aver eseguito nei due anni precedenti
complessivi versamenti per un importo superiore a euro 2 milioni;
- non
avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi relativi a tributi o
contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00.
L’ambito applicativo della
disposizione non si limita al solo contratto di appalto, dovendo, come si legge
nella Relazione illustrativa “intendersi
ricompresi nella locuzione utilizzata anche i contratti non nominati, o misti,
nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei
quali oggetto del contratto è comunque l’assunzione di un obbligo di fare da
parte dell’impresa appaltatrice”.
Responsabilità
amministrativa degli enti
L’art. 39 del Decreto
fiscale introduce nel novero dei reati presupposto della responsabilità
amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 “il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti” (cd. reato tributario, art. 25-quinquedecies), già oggetto di un
inasprimento delle pene nei confronti delle persone fisiche. Nell specifico è
stato previsto che in caso di commissione, nell’interesse o a vantaggio
dell’ente, di questa fattispecie di reato da parte di un soggetto apicale o ad
esso sottoposto, si applica all’ente medesimo un una sanzione pecuniaria che può arrivare sino a 500 quote, corrispondenti ad Euro 774.500. Ciò a meno che
l’ente non riesca a dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un
Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. Questa novità legislativa
troverebbe applicazione dalla data di pubblicazione in Gazzetta della legge di
conversione.
◊◊◊◊
Il Decreto fiscale è ora al
vaglio del Parlamento per la sua conversione in legge, dove potrebbero essere
apposti dei correttivi al relativo testo.