Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: contratto collettivo, Disdetta unilaterale


4 Nov 2019

È illegittima la disdetta unilaterale del contratto applicato da parte del datore di lavoro prima della sua scadenza

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019, ha dichiarato illegittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto collettivo applicato prima della sua naturale scadenza anche se lo stesso è receduto dalla propria associazione di categoria (nel caso di specie Confindustria).

I fatti di causa

La Corte distrettuale aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado, confermandola nella parte in cui aveva respinto l’opposizione della Federazione Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatturiera  – CGIL Provinciale e la riconvenzionale della società datrice di lavoro avverso detta decisione. Il Tribunale aveva considerato antisindacale la condotta della società consistita nell’aver omesso di informare ed interpellare un sindacato rappresentativo in merito alle trattative e alla successiva conclusione di un nuovo contratto collettivo con le altre organizzazioni sindacali.

La Corte d’appello aveva rilevato che la società datrice, essendo receduta da Confindustria, non era più tenuta a rispettare le intese sindacali sottoscritte dall’associazione del settore (nel caso di specie Federgomma) e, pertanto, libera di applicare ai propri dipendenti il CCNL richiamato nell’accordo aziendale.

Il sindacato firmatario del contratto con Federgomma ricorreva in cassazione avverso la decisione della Corte d’Appello, a cui resisteva la Società con controricorso.

La decisione della Corte di cassazione

La Suprema Corte, innanzitutto, ha richiamato un suo precedente secondo il quale nel contratto collettivo la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, invece al singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dallo stesso, neppure adducendo l’eccessiva onerosità ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore con i sindacati locali.

La Corte ha poi ripreso un altro precedente per il quale va riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di recedere da un contratto collettivo postcorporativo stipulato a tempo indeterminato e senza predeterminazione del termine di scadenza. Ciò in quanto il contratto non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti. In caso contrario verrebbe vanificata la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua evoluzione.

Sempre secondo la Corte tale principio è valido purché il recesso sia esercitato nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e non siano stati lesi i diritti intangibili dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via definitiva nel loro patrimonio.

In questo contesto la Corte richiama due sentenze (cfr sentenza 14511/2013 e sentenza 24268/2013) a parere delle quali nel nostro ordinamento non sussiste un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, rientrando nell’autonomia negoziale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.

Tuttavia, a parere della Corte, nella fattispecie in esame ciò di cui si discute è l’applicazione del contratto collettivo sino alla sua naturale scadenza, in mancanza di una disdetta dello stesso da parte dei soggetti legittimati.

Sul punto la Corte ritiene che nessun principio o norma induce a ritenere consentita l’applicazione di un nuovo contratto collettivo prima della prevista scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a rispettare.

All’esito la Cassazione ha così rinviato la sentenza alla Corte distrettuale, in diversa composizione, a cui spetterà il riesame alla stregua dei principi enunciate nella sentenza in esame, oltre alla liquidazione delle spese di lite.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

8 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: i limiti secondo il Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente espresso il proprio parere sulla gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro dopo la…

8 Apr 2026

Licenziamento orale: onere della prova in capo al lavoratore

Con l'ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento orale, statuendo che il lavoratore che impugni la risoluzione…

8 Apr 2026

Lo sai che… l’incompatibilità tra colleghi può giustificare il trasferimento del dipendente?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, ha affermato che il trasferimento del lavoratore può essere legittimamente disposto anche in presenza…

7 Apr 2026

Il confine tra riposo e inattività nella gestione dell’orario di lavoro (AIDP – HR Online, 7 aprile 2026 – Vittorio De Luca, Alesia Hima)

Nel linguaggio organizzativo delle aziende si parla spesso di “pause”, “attese” o “tempi morti”. Nella pratica operativa questi termini vengono utilizzati quasi come sinonimi. Dal punto di vista…

17 Mar 2026

Parità salariale, via libera al decreto su parità e trasparenza retributiva (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone e Martina De Angeli, professioniste dello studio De Luca & Partners, firmano il presente articolo dedicato allo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 5 febbraio…

10 Mar 2026

Legittimo il trasferimento del lavoratore quando vi sia incompatibilità con il contesto aziendale (Camera di Commercio Italo-Francese, 10 marzo 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha ribadito che una situazione di incompatibilità ambientale può giustificare il trasferimento del lavoratore quando tale situazione…