La
Corte di Cassazione, con sentenza n. 21537 del 20 agosto 2019, ha dichiarato
illegittima la disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto
collettivo applicato prima della sua naturale scadenza anche se lo stesso è
receduto dalla propria associazione di categoria (nel caso di specie
Confindustria).
I fatti di causa
La
Corte distrettuale aveva riformato parzialmente la decisione di primo grado,
confermandola nella parte in cui aveva respinto l’opposizione della Federazione
Italiana Lavoratori Chimica Tessile Energia Manifatturiera – CGIL Provinciale e la riconvenzionale della
società datrice di lavoro avverso detta decisione. Il Tribunale aveva
considerato antisindacale la condotta della società consistita nell’aver omesso
di informare ed interpellare un sindacato rappresentativo in merito alle
trattative e alla successiva conclusione di un nuovo contratto collettivo con
le altre organizzazioni sindacali.
La
Corte d’appello aveva rilevato che la società datrice, essendo receduta da
Confindustria, non era più tenuta a rispettare le intese sindacali sottoscritte
dall’associazione del settore (nel caso di specie Federgomma) e, pertanto,
libera di applicare ai propri dipendenti il CCNL richiamato nell’accordo
aziendale.
Il
sindacato firmatario del contratto con Federgomma ricorreva in cassazione
avverso la decisione della Corte d’Appello, a cui resisteva la Società con
controricorso.
La decisione della
Corte di cassazione
La
Suprema Corte, innanzitutto, ha richiamato un suo precedente secondo il quale nel
contratto collettivo la possibilità di disdetta spetta unicamente alle parti
stipulanti, ossia alle associazioni sindacali e datoriali, invece al
singolo datore di lavoro non è consentito recedere unilateralmente dallo
stesso, neppure adducendo l’eccessiva onerosità ai sensi dell’art. 1467 cod.
civ., salva l’ipotesi di contratti aziendali stipulati dal singolo datore con i
sindacati locali.
La
Corte ha poi ripreso un altro precedente per il quale va riconosciuta al datore
di lavoro la facoltà di recedere da un contratto collettivo
postcorporativo stipulato a tempo indeterminato e senza
predeterminazione del termine di scadenza. Ciò in quanto il contratto non
può vincolare per sempre tutte le parti contraenti. In caso contrario verrebbe vanificata
la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui
disciplina deve essere parametrata su una realtà socio-economica in continua
evoluzione.
Sempre
secondo la Corte tale principio è valido purché il recesso sia esercitato nel
rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell’esecuzione del
contratto e non siano stati lesi i diritti intangibili dei lavoratori,
derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole ed entrati in via
definitiva nel loro patrimonio.
In
questo contesto la Corte richiama due sentenze (cfr sentenza 14511/2013 e
sentenza 24268/2013) a parere delle quali nel nostro ordinamento non
sussiste un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare
contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, rientrando
nell’autonomia negoziale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto
collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno
trattato e sottoscritto il precedente.
Tuttavia,
a parere della Corte, nella fattispecie in esame ciò di cui si discute è
l’applicazione del contratto collettivo sino alla sua naturale scadenza, in
mancanza di una disdetta dello stesso da parte dei soggetti legittimati.
Sul
punto la Corte ritiene che nessun principio o norma induce a ritenere
consentita l’applicazione di un nuovo contratto collettivo prima della prevista
scadenza di quello in corso di applicazione, che le parti si sono impegnate a
rispettare.
All’esito
la Cassazione ha così rinviato la sentenza alla Corte distrettuale, in diversa
composizione, a cui spetterà il riesame alla stregua dei principi enunciate
nella sentenza in esame, oltre alla liquidazione delle spese di lite.