Il
Tribunale di Padova, sezione Lavoro, con l’ordinanza del 4 ottobre 2019 ha stabilito
che è consentito – e dunque legittimo – il licenziamento per giusta causa del
dipendente che attesta falsamente la propria presenza in ufficio, anche se la
condotta è accertata dalle agenzie investigative. Il caso sul quale è stato
chiamato a pronunciarsi il Tribunale di merito si riferisce ad un dipendente
assunto con mansioni di tecnico sviluppatore nell’ambito del processo di
apertura dei nuovi punti vendita. Il dipendente fruiva di un ufficio con
ingresso autonomo sito a Bologna, adiacente ad uno dei punti vendita della
società ma del tutto indipendente da quest’ultimo in quanto separato da un
muro. Il dipendente era tenuto a registrare il proprio orario di ingresso e di
uscita tramite il sistema di timbratura badge o in caso di sua dimenticanza, tramite
inserimento manuale degli orari in un apposito tabulato fornito dalla società
(metodo ritenuto suppletivo e non alternativo rispetto al primo). Ciò
precisato, un addetto all’Ufficio di sicurezza della società si recava per
effettuare delle verifiche sull’impianto di allarme presso il punto vendita di
Bologna e nell’occasione faceva visita presso l’ufficio adiacente del
lavoratore che, in quella giornata, non era in sede. L’addetto all’Ufficio
sicurezza avvertiva la società, che avviava una serie di controlli sulle
registrazioni presenze del lavoratore, notando che quest’ultimo era solito
registrare le proprie presenze tramite inserimento manuale del tabulato. A
fronte di ciò, la società riteneva opportuno avviare una serie di controlli
tramite un’agenzia investigativa sulle attività svolte dal ricorrente.
Dall’indagine emergeva che durante l’orario di lavoro, pur diversamente
attestando sui tabulati presenze, il dipendente era solito portare a termine
questioni personali anziché svolgere la propria attività in favore della
società, ciò anche per lungo tempo, che ovviamente veniva regolarmente
retributivo. Tale condotte erano oggetto di un procedimento disciplinare che si
concludeva con il licenziamento per giusta causa del dipendente. Quest’ultimo,
dunque, a seguito dell’impugnazione del licenziamento, depositava ricorso
presso il Tribunale di Padova con cui chiedeva all’ill.mo Giudice di accertare
e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o l’inefficacia e/o l’illegittimità
del licenziamento intimato dalla società perché privo di giusta causa e in ogni
caso inerente ad una condotta punibile con una sanzione conservativa. Si
costitutiva regolarmente in giudizio la società contestando ogni addebito e
richiedendo altresì la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese
legali.
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