Categorie: Insights, Pubblicazioni

Tag: Covid19, rapporto di lavoro, retribuzione


7 Mag 2020

Emergenza Coronavirus e sospensione della retribuzione in ipotesi di forza maggiore (Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 7 maggio 2020 – Vittorio De Luca e Antonella Iacobellis)

Considerazioni ai tempi del COVID-19: l’emergenza in atto integra l’ipotesi di causa di forza maggiore per la sospensione della retribuzione?

La situazione pandemica da diffusione del COVID-19 in corso integra l’ipotesi di causa di forza maggiore?

A fronte di questo quesito, si è ritenuto opportuno volgere qualche breve riflessione in merito all’incidenza che questa vicenda potrà avere sui rapporti di lavoro, valutando se la peculiare contingenza possa o meno esonerare l’operatore impossibilitato nell’adempimento del contratto – nel caso di specie, il datore di lavoro che sospende il pagamento della retribuzione – e ad invocare la forza maggiore.

La natura onerosa e sinallagmatica del rapporto di lavoro subordinato

Come noto, all’art. 2094 Cod. Civ., il legislatore definisce prestatore di lavoro subordinato “chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

Ai fini di nostro interesse, dall’analisi di predetta norma emerge che nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato: 

  • il lavoratore o prestatore di lavoro si obbliga a svolgere una specifica attività lavorativa e 
  • il datore di lavoro si obbliga a pagare una retribuzione. 

Aggiungiamo che il rapporto di lavoro subordinato è, tra l’altro, caratterizzato: 

  • dall’onerosità, nel senso che uno degli elementi essenziali che lo caratterizza è il riconoscimento della retribuzione al lavoratore; 
  • da prestazioni sinallagmatiche, nel senso di prestazioni corrispettive, in concreto prestazione di lavoro a fronte di retribuzione.

La relazione tra datore di lavoro e prestatore può essere letta anche sotto il profilo della posizione debitoria e creditoria. 

In quest’ottica, il lavoratore subordinato è tenuto a un’obbligazione di fare, ovvero la locatio operarum, tradizionalmente intesa come obbligazione di mezzi (le proprie energie lavorative), il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli la retribuzione.

Sospensione della retribuzione in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa di forza maggiore

Ciò chiarito, quando il datore di lavoro può sospendere legittimamente il pagamento della retribuzione?

Traslando il contenuto delle disposizioni contenute negli artt. 1206 e 1218 c.c. al rapporto di lavoro subordinato, in forza del sinallagma sotteso al rapporto di lavoro, il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento della retribuzione sempre e comunque, ad eccezione del caso di impossibilità della prestazione lavorativa quindi in presenza di un fatto impossibilitante che esprima l’assenza della sua colpa e colpisca il substrato aziendale della prestazione lavorativa (es. alluvione, terremoto). 

In tutti gli altri casi, a fronte della messa a disposizione della prestazione di lavoro da parte del lavoratore, il datore di lavoro non può sottrarsi al pagamento dello stipendio.

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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.

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