La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 46820 depositata in data 12 novembre u.s., ha statuito che gli obblighi di vigilanza e controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno con la nomina del Responsabile del servizio di prevenzione protezione (Rspp), il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore nella individuazione dei fattori di rischio. Ad avviso della Suprema Corte, la condotta incauta del lavoratore infortunato non può assurgere da sola a causa sopravvenuta sufficiente a produrre l’evento quando sia comunque riconducibile all’area del rischio proprio della lavorazione svolta. Il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore presenti carattere di eccezionalità, abnormità, esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute. Né l’evento può essere imputato ad una minima colpa dell’infortunato, il che avrebbe richiesto che questi conoscesse perfettamente i rischi del lavoro a cui era occupato e il corretto utilizzo dei mezzi fornitigli.
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