La
Corte d’Appello di Milano, con la sentenza 908 del 2 settembre 2019, ha
affrontato il tema della validità del patto di non concorrenza assoggettato al
diritto d’opzione di cui all’art. 1331 cod. civ. in capo al datore di lavoro.
I fatti di causa
Il
caso di specie trae origine dal ricorso presentato da un dipendente il quale,
dopo aver rassegnato le dimissioni, aveva richiesto al Tribunale di Monza che
venisse accertata e dichiarata la nullità e/o l’inefficacia e/o l’invalidità
della clausola relativa al diritto d’opzione apposta al patto di non
concorrenza chiedendo, allo stesso tempo, la condanna dell’azienda datrice di
lavoro al pagamento del compenso previsto per il patto stesso.
La
richiesta del dipendente poggiava sull’assunto per cui il patto, ancorché
operante per il periodo successivo alla fine del rapporto di lavoro, si sarebbe
perfezionato con la relativa pattuizione, impedendo così allo stesso di
progettare il proprio futuro lavorativo e comprimendo di conseguenza la sua
libertà.
Il
Tribunale, nel rigettare il ricorso proposto dal dipendente, affermava che
nella fattispecie in esame era pacifico che la società non avesse esercitato il
diritto di opzione e, quindi, che nessun patto di non concorrenza si era
concluso tra le parti. Di conseguenza, a parere del Tribunale, nessun diritto
al corrispettivo previsto per il patto di non concorrenza poteva essere
invocato dal dipendente. Ciò in quanto “tale
diritto non è mai sorto (ndr non era mai sorto), non essendosi perfezionato alcun accordo sul punto in ragione del
mancato esercizio del diritto di opzione da parte del datore di lavoro”.
Inoltre,
il Tribunale – richiamando espressamente un precedente giurisprudenziale (cfr
sentenza 13352/2014) – escludeva ogni profilo di nullità della clausola, evidenziando,
peraltro, che erano state le parti stesse, nella loro piena autonomia negoziale,
“a regolamentare il proprio assetto di
interessi”.
Il
lavoratore ricorreva così in appello avverso la decisione del Tribunale.
La decisione della Corte
d’Appello di Milano
A
parere della Corte d’Appello di Milano il
mancato esercizio del diritto di opzione da parte della società datrice di
lavoro permette di affermare che tra le parti non si era perfezionato alcun accordo e che, di conseguenza, nessun diritto al compenso era sorto in
capo al dipendente. Occorre, infatti, considerare che nella struttura tipica
prevista dall’ordinamento, “la parte
vincolata all’opzione, ossia alla propria dichiarazione, non è tenuta alla
prestazione contrattuale finale finché la controparte non accetta costituendo,
quindi, il rapporto contrattuale finale”.
La
Corte distrettuale ha rimarcato poi che l’istituto dell’opzione di cui all’art.
1331 cod. civ. si colloca nell’ambito di una più complessa fattispecie
contrattuale a formazione progressiva, costituita inizialmente da un accordo
avente ad oggetto la irrevocabilità della proposta del promittente, e,
successivamente, dalla (eventuale) accettazione del promissario che, saldandosi
con la precedente proposta, perfeziona il nuovo negozio giuridico.
Sempre
secondo la Corte d’Appello lo schema di perfezionamento non è dunque quello
della proposta-accettazione, ma quello del contratto
preparatorio di opzione, seguito dall’esercizio del suddetto diritto,
mediante una dichiarazione unilaterale recettizia entro un termine fissato nel
contratto stesso o, in mancanza, dal giudice. E, dunque, scaduto tale termine,
l’opzione viene meno, trattandosi di un termine di efficacia di un contratto e
non di irrevocabilità della proposta.
In
buona sostanza il diritto di opzione è un diritto potestativo, poiché ad esso
corrisponde, dal lato passivo, una posizione di soggezione, dato che, ad
esclusiva iniziativa dell’opzionario, il concedente può subire la conclusione
del contratto finale.
Non
da ultimo la Corte d’Appello ha evidenziato che non si era verificata alcuna
compressione della libertà contrattuale del lavoratore. Ciò in quanto egli
stesso aveva presentato le proprie dimissioni volontariamente accettando una
diversa proposta lavorativa e non aveva dimostrato di aver subito una
limitazione dalla mancata comunicazione da parte della società dell’esercizio
di opzione.
Alla
luce di quanto sopra la Corte d’Appello ha rigettato il ricorso del dipendente
avverso la sentenza di primo grado, non ravvisando profili di violazione della
legge inerenti al diritto d’ opzione di cui all’art. 1331 cod. civ.