Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: attività produttiva, Licenziamento, organizzazione del lavoro, profitto aziendale, regolare funzionamento della stessa attività


27 Ago 2017

E’ legittimo licenziare un dipendente per esigenze di profitto, pur in assenza di una situazione di crisi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19655 del 10 agosto 2017, ha convalidato la scelta di un datore di lavoro di licenziare un proprio dipendente per la finalità di aumentare l’efficienza gestionale e la redditività dell’impresa, pur in assenza di una situazione di crisi. Nel caso di specie, il datore di lavoro decideva di sopprimere un reparto in quanto era venuta meno una specifica commessa, allo scopo di mantenere inalterato il profitto aziendale. Scelta che, a parere della Corte investita della causa, non può essere messa in discussione. Il licenziamento conseguente, secondo la Corte, è da ritenersi legittimo poiché relativo a ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento della stessa attività. E dunque, una volta accertata l’effettività di tale riorganizzazione e la conseguente soppressione della posizione, il licenziamento deve essere considerato pienamente valido. Trattasi di una pronuncia che si inserisce all’interno di un filone giurisprudenziale che si sta formando in tal senso (si vedano sul punto le sentenze nn. 25201/2016, 25197/2013, 7474/2012 e 15157/2011), seppur non unanime (vedasi la sentenza della Corte di Cassazione n. 14871/2017 secondo la quale per aversi un licenziamento di tipo economico, oltre alla riorganizzazione aziendale, è necessario che sia provata l’effettiva necessità di ridurre i costi per far fronte a situazioni sfavorevoli).

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