Categorie: Insights


27 Feb 2019

I riders sono collaboratori etero-organizzati

La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 26 depositata il giorno 11 gennaio 2019 e pubblicata il successivo 4 febbraio, ha accolto parzialmente l’appello proposto da 5 ciclofattorini (cd. “riders) di una nota società tedesca di consegna di cibo a domicilio, avverso la sentenza del Tribunale di Torino (778/2018) che aveva negato sia la natura subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi sia la loro riconducibilità alle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.

Ricordiamo che, a distanza di pochi mesi della pronuncia del Tribunale di Torino, la giurisprudenza di merito si era pronunciata su un caso analogo, rigettando il ricorso di un ex-rider che rivendicava la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con un’altra società del settore della distribuzione (Tribunale di Milano 10 settembre 2018 n. 2853).

 

La decisione del Tribunale di Torino

In primo grado i riders avevano, tra le altre, rivendicato: (i) la corresponsione delle somme a loro dovute a titolo di differenze retributive e competenze di fine rapporto in forza dell’inquadramento nel V livello del CCNL Logistica o nel VI livello del CCNL del Terziario; (ii) il ripristino del rapporto di lavoro ed il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quello dell’effettiva ricostituzione, previo accertamento della nullità, inefficaci o illegittimità del recesso.

La sentenza del Tribunale di Torino ha, in sostanza, rappresentato la prima decisione in merito alla qualificazione del rapporto di lavoro dei riders nell’era della cd. “gig economy”.

Secondo il Tribunale la loro prestazione lavorativa non può essere ricompresa nell’alveo del lavoro subordinato di cui all’art. 2094 cod. civ. Ciò in considerazione del:

  • la volontà delle parti che avevano sottoscritto contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • la circostanza che i riders non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa e il presunto datore di lavoro non aveva l’obbligo di riceverla;
  • l’insussistenza dell’esercizio di un potere disciplinare da parte del presunto datore di lavoro nei confronti dei riders. Questi ultimi potevano, dopo aver confermato la loro disponibilità a svolgere la prestazione, revocarla ovvero non presentarsi a renderla senza che venisse loro irrogata alcuna sanzione disciplinare.

Il Tribunale di Torino non ha accolto neppure la domanda, proposta in subordine dai riders e relativa all’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, secondo il quale “a far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

A parere del Tribunale detta norma è applicabile solo nel caso in cui il lavoratore sia sottoposto al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro, non essendo sufficiente, a tal fine, che il potere in questione si estrinsechi solo con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

 

La decisione della Corte di Appello di Torino

La Corte di Appello di Torino, alla luce dell’istruttoria svolta nel corso del giudizio di primo grado, ha ritenuto:

  • da un lato, che la collaborazione resa dai riders non poteva ricondursi allo schema del lavoro subordinato in quanto gli stessi erano liberi di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dall’azienda. Mancava, in sostanza, il requisito dell’obbligatorietà della prestazione;
  • dall’altro, di non condividere quanto affermato dal Tribunale di Torino in merito alla non applicabilità nel caso in esame dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015.

Secondo la Corte d’Appello le collaborazioni di cui al predetto articolo rappresentano un terzo genere di rapporto di lavoro “che si viene a porre tra il rapporto di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 c.c. e la collaborazione come prevista dall’articolo 409 n. 3 c.p.c., evidentemente per garantire una maggiore tutela alle nuove fattispecie di lavoro che, a seguito dell’evoluzione e della relativa introduzione sempre più accelerata delle recenti tecnologie, si stanno sviluppando” (cd. collaborazione etero-organizzate).

Le collaborazioni etero-organizzate, infatti, pur senza “sconfinare” nell’esercizio del potere gerarchico (tipico della subordinazione) si caratterizzano per un’effettiva integrazione funzionale del lavoratore nell’organizzazione produttiva del committente. Proprio l’organizzazione costituisce un elemento che va oltre la semplice coordinazione di cui all’art. 409 cod. proc. civ., in cui il lavoratore pur coordinandosi con il committente organizza autonomamente la propria attività lavorativa.

Alla luce di quanto sopra, la Corte d’Appello ha ritenuto che il rapporto di lavoro dei riders debba ricondursi alle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Ciò in quanto: (i) i riders lavoravano sulla base di una “turnistica” stabilita dalla committente; (ii) le zone di partenza erano determinate dalla committente che comunicava ai riders, tramite l’applicativo per lo smartphone, gli indirizzi ove di volta in volta avrebbero dovuto effettuare la consegna; (iii) i tempi di consegna erano predeterminati (30 minuti dall’orario indicato per il ritiro del cibo); (iv) i riders avevano svolto attività in favore della committente in via continuativa.

Dalla predetta classificazione discende, secondo la Corte d’Appello, l’estensione ai riders delle tutele previste per i rapporti di lavoro subordinato (in particolare le norme in materia di sicurezza e igiene, retribuzione diretta e differita, limiti di orario, ferie e previdenza). In altri termini, il rapporto di lavoro, seppur resta tecnicamente autonomo, è assoggettato alla disciplina del lavoro subordinato.

Di conseguenza, la Corte d’Appello:

  • ha riconosciuto ai riders, con riferimento ai giorni e alle ore di lavoro effettivamente prestate, il diritto a ottenere il trattamento retributivo previsto per i lavoratori dipendenti e
  • ha ritenuto, non essendo la società convenuta iscritta ad alcuna associazione imprenditoriale che abbia sottoscritto contratti collettivi, che debba essere riconosciuta ai riders – in considerazione dell’attività e delle mansioni svolte – la retribuzione stabilita per i dipendenti del V livello del CCNL logistica trasporto merci, ove, risultano inquadrati i fattorini addetti alla presa e alla consegna.

La Corte d’Appello ha, comunque, escluso l’estensione ai riders della normativa sui licenziamenti tenuto conto, dal un lato, del mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato e dall’altro, del fatto che la collaborazione tra i riders e la società non è stata oggetto di alcuna interruzione essendo i rapporti di collaborazione cessati alla loro naturale scadenza.

Notizie correlate:

https://www.delucapartners.it/insights/giurisprudenza/i-riders-sono-lavoratori-autonomi/

https://www.delucapartners.it/insights/giurisprudenza/anche-per-il-tribunale-di-milano-i-food-rider-sono-lavoratori-autonomi/

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