Categorie: Insights, Giurisprudenza


1 Mag 2018

Illegittimo il licenziamento per non aver contestato un reato al sottoposto

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8407 depositata il 5 aprile 2018, ha dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato ad una lavoratrice che, in due circostanze, non aveva impedito ad un’altra dipendente, alla stessa gerarchicamente sottoposta, di sottrarre diversi sacchi di pellet dal punto vendita della società datrice di lavoro, limitandosi ad avvertire, in entrambe le occasioni, i propri superiori. Nel caso di specie, la lavoratrice aveva provveduto, durante il primo episodio, ad avvertire il capo settore – il quale, peraltro, non le aveva dato alcuna indicazione sulle iniziative da intraprendere – e, in occasione del secondo, aveva avvertito l’assistente di filiale. Secondo l’azienda, la lavoratrice, piuttosto che riferire i fatti ai propri superiori, avrebbe dovuto contestare verbalmente al proprio sottoposto la commissione del reato, nel rispetto degli obblighi di correttezza, buona fede e fedeltà nei confronti del datore di lavoro. La Suprema Corte, confermando la decisione della Corte di Appello territorialmente competente, ha affermato il seguente principio di diritto: “in materia di licenziamento per ragioni disciplinari, anche se la disciplina collettiva preveda un determinato comportamento come giusta causa o giustificato motivo soggettivo di recesso, il giudice investito dell’impugnativa della legittimità del licenziamento deve comunque verificare l’effettiva gravità della condotta addebitata al lavoratore” (Cass. n. 16095/2013; Cass. n. 21633/2013). La Suprema Corte ha, altresì, precisato che “(…) l’irrogazione della massima sanzione disciplinare risulta giustificata solamente in presenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero addirittura tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto”. Attendendosi a questi principi, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la lavoratrice avesse agito correttamente, dichiarando pertanto illegittimo il recesso datoriale. Di conseguenza, prima di procedere con un licenziamento, occorre sempre verificare se la gravità della condotta – pur sanzionata dal contratto collettivo – sia tale da giustificare il recesso.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

8 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: i limiti secondo il Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente espresso il proprio parere sulla gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro dopo la…

8 Apr 2026

Licenziamento orale: onere della prova in capo al lavoratore

Con l'ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento orale, statuendo che il lavoratore che impugni la risoluzione…

8 Apr 2026

Lo sai che… l’incompatibilità tra colleghi può giustificare il trasferimento del dipendente?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, ha affermato che il trasferimento del lavoratore può essere legittimamente disposto anche in presenza…

7 Apr 2026

Il confine tra riposo e inattività nella gestione dell’orario di lavoro (AIDP – HR Online, 7 aprile 2026 – Vittorio De Luca, Alesia Hima)

Nel linguaggio organizzativo delle aziende si parla spesso di “pause”, “attese” o “tempi morti”. Nella pratica operativa questi termini vengono utilizzati quasi come sinonimi. Dal punto di vista…

17 Mar 2026

Parità salariale, via libera al decreto su parità e trasparenza retributiva (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone e Martina De Angeli, professioniste dello studio De Luca & Partners, firmano il presente articolo dedicato allo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 5 febbraio…

10 Mar 2026

Legittimo il trasferimento del lavoratore quando vi sia incompatibilità con il contesto aziendale (Camera di Commercio Italo-Francese, 10 marzo 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha ribadito che una situazione di incompatibilità ambientale può giustificare il trasferimento del lavoratore quando tale situazione…