30 Lug 2018

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: tutela indennitaria in caso di violazione dei criteri di scelta

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 25 luglio 2018 n. 19732, ha ribadito che nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la scelta del dipendente, o dei dipendenti, da licenziare non è totalmente libera per il datore di lavoro. Essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole della correttezza e buona fede cui deve essere informato, ai sensi degli artt. 1175 e 1675 cod. civ., ogni comportamento delle parti nell’ambito di un rapporto obbligatorio e, quindi, anche in caso di recesso di una di esse. Sul punto la Corte ha osservato che la stessa giurisprudenza di legittimità si è posta il problema di individuare in concreto i criteri obiettivi che consentono di ritenere la scelta conforme a detti principi, ritenendo che possa farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri di cui alla Legge 223/1991 in tema di licenziamenti collettivi. Quindi, in via analogica, ai criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità di servizio stabiliti nell’ambito di tali licenziamenti. Detti criteri consentono, peraltro, al datore di lavoro di esercitare il suo, unilaterale, potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quelli dell’azienda. Da ciò ne consegue che, tra più lavoratori occupati in posizione di piena fungibilità ed a fronte dell’esigenza, derivante da ragioni inerenti all’attività produttiva, di ridurre di una o più unità la forza lavoro, occorre rispettare i principi summenzionati di correttezza e buona fede. Con riferimento poi al regime sanzionatorio applicabile qualora ci si discosti da questo principio di diritto, la Suprema Corte ricorda che il regime introdotto dalla Legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero) prevede di regola la corresponsione di una indennità risarcitoria, compresa tra un minimo di 12 ed un massimo di 24 mensilità, riservando il ripristino del rapporto di lavoro, con un risarcimento fino ad un massimo di 12 mensilità, alle ipotesi residuali che fungono da eccezione, nelle quali l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento è connotato da particolare evidenza. Pertanto la violazione dei principi di correttezza e buona fede nella scelta tra lavoratori adibiti allo svolgimento di mansioni omogenee, secondo la Corte di Cassazione, dà luogo alla tutela indennitaria di cui al comma 5 dell’articolo 18, non integrando l’ipotesi della “manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo” contemplata dall’articolo 18, comma 7, L. 300/70, quale presupposto per la concessione della tutela reintegratoria.

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

9 Feb 2026

Welfare & HR Summit (Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2026 – Vittorio De Luca)

L’appuntamento per il 5° Welfare & HR Summit de Il Sole 24 Ore è per mercoledì 25 febbraio dalle ore 15.00. L’evento vedrà la partecipazione di Vittorio De Luca tra gli esperti…

6 Feb 2026

Parità retributiva e trasparenza: presentato lo schema di decreto attuativo

L’Italia è tra i primi Stati membri ad aver adottato lo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2023/970, che ha ottenuto ieri il primo via libera…

30 Gen 2026

La condanna per stalking può giustificare il licenziamento per giusta causa 

Con l’ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che la condanna definitiva per reati di stalking e maltrattamenti può legittimare il licenziamento…

30 Gen 2026

Siamo sempre un Great Place To Work!

Per il terzo anno consecutivo, De Luca & Partners ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Great Place to Work®, una conferma importante del valore che attribuiamo alle persone e…

29 Gen 2026

Corte di Cassazione: controlli datoriali e utilizzo delle chat aziendali per fini disciplinari

La chat aziendale “destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti che vi accedono mediante account aziendale, costituisce uno strumento di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della…

28 Gen 2026

Condotta antisindacale: la Cassazione supera il formalismo e guarda alla sostanza

Con l’ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della condotta antisindacale del datore di lavoro in relazione agli obblighi di…