Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: blocco dei licenziamenti, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo


25 Feb 2021

Il recesso per sopravvenuta inidoneità fisica rientra nel blocco dei licenziamenti

Il Tribunale di Ravenna, con la sentenza del 7 gennaio 2021, ha stabilito che anche il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore alla mansione rientra tra le ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo vietate dalla normativa emergenziale da Covid-19.

I fatti di causa

Un lavoratore ha impugnato giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli in data 30 aprile 2020 a seguito di una sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, accertata dal medico competente qualche giorno prima.  

La società datrice di lavoro nel resistere in giudizio ha eccepito che l’inidoneità fisica in questione non rientrerebbe nelle ipotesi previste dalla normativa emergenziale che imporrebbe solo il divieto di licenziamenti aventi natura economica in senso stretto.

La decisione del Tribunale

Nell’accogliere il ricorso presentato dal lavoratore, il Tribunale, in primo luogo, ha rilevato che il licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione rientra nella categoria dei licenziamenti basati su motivi oggettivi.

Il Tribunale ha poi stabilito che detta ipotesi rientra nell’ambito applicativo del blocco dei licenziamenti imposto dal legislatore per far fronte alla emergenza pandemica da Covid-19. Ciò in quanto questa tipologia di licenziamento deve considerarsi destinataria delle stesse ragioni di tutela economica e sociale che sono alla base di tutti gli altri recessi che la normativa emergenziale ha inteso espressamente impedire.

Secondo il Tribunale, per il lavoratore divenuto inidoneo alla mansione, il licenziamento deve essere considerato l’extrema ratio, evitabile con l’adozione di misure organizzative tali da consentirgli di continuare a lavorare, eventualmente passando a svolgere mansioni inferiori.

E a parere del Tribunale la società resistente avrebbe potuto svolgere tale valutazione solo all’esito del superamento della situazione di contrazione economica pressoché totale, dovuta al c.d. lockdown.

In questo contesto, vale la pena ricordare che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale i lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia non possono essere licenziati per giustificato motivo se possono essere adibiti a mansioni equivalenti ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. In tal caso, il datore di lavoro è tenuto a impiegare il lavoratore in una diversa attività utilizzabile nell’impresa, secondo il suo assetto organizzativo. In sostanza, il datore di lavoro, pur non essendo tenuto a modificare il proprio assetto organizzativo, è obbligato ad assegnare all’invalido mansioni compatibili con la natura e il grado delle sue menomazioni e a reperire, nell’ambito della struttura aziendale, il posto di lavoro più adatto alle sue condizioni di salute.

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