La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7567 del 27 marzo 2020, ha
osservato che in tema di giusta causa il giudice è tenuto a verificare la
condotta addebitata al lavoratore, in tutti gli aspetti oggettivi e soggettivi
che la compongono, al d là della tipizzazione contenuta nel contratto
collettivo.
I fatti di causa
Il caso di specie trae origine da un diverbio litigioso sorto tra un
lavoratore con mansioni di operaio e il proprio capoturno all’interno dei
locali aziendali; nel corso della menzionata lite, il primo colpiva il secondo
con un calcio al ginocchio.
Il lavoratore veniva così licenziato per giusta causa sulla scorta della previsione
del CCNL per gli addetti all’industria chimica e chimico-farmaceutica che
riconduce tale fattispecie nelle ipotesi di “grave perturbamento della vita
aziendale” le quali giustificano, per l’appunto, il licenziamento in
tronco.
A seguito dell’impugnazione del licenziamento e, in particolare, a
conclusione della fase sommaria del rito “Fornero”, il lavoratore otteneva
l’annullamento dello stesso con annessa tutela reintegratoria e risarcitoria ai
sensi dell’art. 18, co. IV, L. n. 300 del 1970.
La società ex datrice di lavoro, a questo punto, proponeva ricorso avverso
l’ordinanza del Tribunale, il quale, accertata la sussistenza del fatto,
respingeva il ricorso ritenendo l’episodio,
in ogni caso, non idoneo a recare un “grave perturbamento della vita
aziendale”.
Anche in appello veniva
confermata la decisione di primo grado: in particolare, i giudici distrettuali
del capoluogo meneghino, sottolineavano come la società pur avendo contestato
l’alterco litigioso e le vie di fatto verificatisi all’interno del perimetro
dello stabilimento, non aveva tuttavia enunciato l’essenziale parametro del “grave
perturbamento della vita aziendale”, né aveva precisato, come invece
avrebbe dovuto, l’effettiva connotazione di quest’ultimo nel quadro dell’intero
episodio, segnalando quali fossero state in termini di effetti le gravi
alterazioni della vita aziendale che si erano verificate. Conseguentemente, i
giudici del gravame ritenevano la contestazione non idonea a contenere alcun
riferimento all’evento e alla sua gravità, elementi essenziali sia ad integrare
la stessa contestazione sia a porre l’incolpato in condizione di articolare una
difesa possibilmente volta a negare l’evento e i suoi connotati.
Avverso la sentenza di
secondo grado la società proponeva ricorso in cassazione a tre motivi, a cui
resisteva il lavoratore.
La decisione della Corte
di Cassazione
La Suprema Corte di
Cassazione investita della causa ha sottolineato preliminarmente come la
nozione legale di giusta causa prescinde dalle previsioni del contratto
collettivo. Pertanto, “l’elencazione delle ipotesi di
giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha”
una “valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude
un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine all’idoneità di un
grave inadempimento o comportamento del lavoratore” tale da “far venire
meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore”. I Giudici
di legittimità hanno dunque osservato che nella verifica circa l’esistenza o
meno della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo di licenziamento,
il giudice di merito incontra il solo limite che “non può essere
irrogato un licenziamento per giusta causa quando questo costituisca una
sanzione più grave di quella prevista dal contratto collettivo in relazione ad
una determinata infrazione, vale a dire alla condotta contestata al
lavoratore”. Oltre a ciò, nella sentenza de qua, si legge che “il
giudice chiamato a verificare l’esistenza della giusta causa o del giustificato
motivo soggettivo di licenziamento” è comunque sempre tenuto a verificare
se la previsione del contratto collettivo sia conforme alle nozioni di giusta
causa e giustificato motivo. Lo stesso deve “verificare la condotta, in
tutti gli aspetti soggettivi ed oggettivi che la compongono, anche al di là
della fattispecie contrattuale prevista”. Pertanto, la tipizzazione delle
fattispecie previste dal contratto collettivo nell’individuazione delle
condotte costituenti giusta causa di licenziamento non può considerarsi
vincolante.
I Giudici di legittimità, così, ritenendo che la corte territoriale avesse omesso di valutare la gravità
della condotta contestata e di conseguenza la proporzionalità della sanzione
espulsiva – in contrasto con quanto richiesto dall’art. 2119 cod. civ – hanno
cassato la sentenza e rinviato la causa alla Corte d’appello in diversa
composizione.