Categorie: Insights, Pubblicazioni

Tag: relazioni sindacali, repressione antisindacale


31 Mag 2021

La procedura di repressione antisindacale ai rapporti di collaborazione (Newsletter Norme & Tributi n. 151 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Elena Cannone)

Con decreto n. 8609 del 28 marzo 2021, il Tribunale di Milano ha dichiarato applicabile l’art 28 della Legge n. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa organizzati dal committente ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. 81/2015. Il giudice non ha ritenuto che l’espressa menzione del datore di lavoro di cui al citato art. 28 costituisca argomento sufficiente per sottrare alle organizzazioni che operano nell’ambito di rapporti di collaborazione la tutela d’urgenza. Nel caso di specie il giudice ha considerato antisindacale la condotta tenuta dall’amministratore di una società che, attraverso la diffusione di un video messaggio, aveva invitato i propri lavoratori (shopper) ad aderire ad una neocostituita organizzazione sindacale, al solo scopo di stipulare un nuovo accordo collettivo di settore. Secondo il giudice, infatti, la condotta assunta dalla società si pone in contrasto con il precetto dell’art. 17 dello Statuto dei Lavoratori che vieta espressamente di costituire o sostenere, con qualsiasi mezzo, le associazioni sindacali dei lavoratori. Condotta resa ancora più grave dal fatto che il messaggio conteneva anche una descrizione dei rischi e delle possibili ripercussioni a cui sarebbe andata incontro la società, con conseguenze sui singoli rapporti di lavoro, in caso di mancata sottoscrizione dell’accordo sindacale. Secondo il giudice, così facendo, la società, non solo ha tentato di indirizzare i lavoratori verso una determinata associazione ma ha di fatto avuto l’opportunità di conoscere i nominativi di coloro che avevano seguito le proprie indicazioni e di chi, al contrario, le aveva disattese.

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