Lo sai che… l’utilizzo dell’intelligenza artificiale può legittimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo?
Il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, con sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una dipendente impiegata come graphic designer, nell’ambito di un processo di riorganizzazione aziendale fondato, tra l’altro, sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale a supporto delle attività residue.
Nel caso esaminato, il recesso era stato motivato dalla società con riferimento a una grave crisi economico-finanziaria e alla conseguente riorganizzazione aziendale, volta a concentrare le risorse sulle attività ad alto contenuto tecnologico riconducibili al core business, con contestuale riduzione dei settori ritenuti non essenziali.
La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, deducendone la pretestuosità, sostenendo che le proprie mansioni non fossero state realmente soppresse, ma redistribuite ad altri lavoratori, e lamentando, inoltre, la violazione dell’obbligo di repêchage, in assenza di un’offerta di ricollocazione.
All’esito dell’istruttoria, il Tribunale ha ritenuto provata la sussistenza di una crisi aziendale significativa, attestata, tra l’altro, dalla riduzione dell’organico, dalla trasformazione societaria, dalla dismissione di immobili e dall’avvio di procedure di gestione della crisi. È stato, inoltre, accertato che le attività di grafica erano state progressivamente ridimensionate e che le relative mansioni erano state in parte assorbite da figure apicali e svolte anche mediante strumenti di intelligenza artificiale, capaci di garantire risparmio economico ed efficienza operativa.
Dalle risultanze testimoniali è emerso, in particolare, che nel contesto della riorganizzazione il responsabile del team creativo aveva iniziato a svolgere direttamente le mansioni della ricorrente, avvalendosi del supporto di sistemi di intelligenza artificiale, in un’ottica di razionalizzazione delle risorse e di contenimento dei costi. Tale processo aveva condotto, nel tempo, alla completa cessazione delle attività di graphic design e alla conseguente soppressione della posizione lavorativa.
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto che l’assetto organizzativo adottato fosse coerente con la strategia imprenditoriale perseguita e non sindacabile nel merito, limitandosi il controllo giudiziale alla verifica dell’effettività delle esigenze aziendali e del nesso causale tra riorganizzazione e licenziamento. In tale prospettiva, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale è stato qualificato come un elemento legittimo del processo di efficientamento, idoneo a incidere sulla valutazione di funzionalità della posizione soppressa.
Con riferimento all’obbligo di repêchage, il giudice ha ritenuto assolto l’onere probatorio datoriale, valorizzando la progressiva contrazione dell’organico, la specializzazione tecnica delle posizioni residue e l’assenza di mansioni compatibili con il profilo professionale della lavoratrice. È stato altresì rilevato che, dopo il licenziamento, non erano state effettuate nuove assunzioni in ruoli riconducibili alle competenze della ricorrente.
In conclusione, la pronuncia conferma che, in presenza di una riorganizzazione reale, effettiva e non pretestuosa, l’impiego dell’intelligenza artificiale come strumento di supporto operativo può concorrere a giustificare la soppressione del posto di lavoro e, conseguentemente, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, senza determinare, di per sé, una violazione delle tutele del lavoratore.
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