Lo sai che… l’incompatibilità tra colleghi può giustificare il trasferimento del dipendente?
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, ha affermato che il trasferimento del lavoratore può essere legittimamente disposto anche in presenza di una situazione di incompatibilità ambientale, indipendentemente dalla sussistenza di una responsabilità disciplinare in capo al dipendente.
Nel caso di specie, una lavoratrice, impiegata presso lo stabilimento di una società committente nell’ambito di un appalto, era stata allontanata da tale sede a seguito della revoca del gradimento da parte della committente, che le aveva impedito di proseguire l’attività presso il sito produttivo. La cooperativa datrice di lavoro aveva quindi disposto il suo spostamento presso una diversa sede aziendale.
La lavoratrice aveva impugnato il provvedimento: il Tribunale aveva rigettato il ricorso, ritenendo legittimo lo spostamento disposto dal datore di lavoro; la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, aveva invece accolto la domanda, qualificando lo spostamento come trasferimento ai sensi dell’art. 2103 c.c. e rilevando che la società non avesse fornito adeguata prova della sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive idonee a giustificarlo.
Avverso tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, contestando, tra l’altro, che la Corte territoriale avesse trascurato la situazione concreta determinatasi presso il committente, caratterizzata dalla revoca del gradimento e dalla conseguente impossibilità di impiegare la lavoratrice in quella sede.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, chiarendo, in primo luogo, che per configurare un trasferimento in senso tecnico è necessario il passaggio da un’unità produttiva ad un’altra; non è invece sufficiente qualsiasi spostamento del luogo di lavoro, soprattutto quando le sedi sono tra loro prossime e inserite nella medesima organizzazione aziendale.
La Corte ha poi ribadito che il trasferimento non costituisce una sanzione disciplinare, ma una misura organizzativa. In tale prospettiva, anche situazioni di incompatibilità con l’ambiente di lavoro, ove incidano negativamente sul regolare svolgimento dell’attività, possono integrare le esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dall’art. 2103 c.c.
È stato inoltre precisato che, in presenza di una simile situazione, il datore di lavoro non è tenuto a dimostrare una responsabilità del lavoratore né che il trasferimento sia l’unica soluzione possibile, essendo sufficiente che si tratti di una scelta organizzativa ragionevole, idonea a garantire il funzionamento dell’impresa.
In conclusione, la pronuncia conferma che la perdita di gradimento da parte del committente e la conseguente incompatibilità ambientale possono legittimare il trasferimento del dipendente, anche in assenza di colpa, purché il provvedimento sia effettivamente collegato a esigenze organizzative e non abbia natura punitiva.
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