Categorie: Insights, Pubblicazioni


20 Feb 2019

L’onere di provare il licenziamento orale spetta al lavoratore (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 21 febbraio 2019 – Alberto De Luca, Raffaele Di Vuolo)

Con la sentenza n. 18402 del 9 luglio 2019, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi del tema della ripartizione dell’onere della prova nell’ambito dell’impugnazione del licenziamento orale. Sul punto, la Corte ha affermato che il dipendente, il quale sostiene di essere stato licenziato oralmente, deve dimostrare, oltre all’interruzione del rapporto di lavoro, la circostanza che la risoluzione sia ascrivibile alla sola volontà del datore.
In particolare la Corte di Cassazione ha osservato che “il lavoratore subordinato che impugni un licenziamento allegando che è stato intimato senza l’osservanza della forma prescritta ha l’onere di provare, quale fatto costitutivo della sua domanda, che la risoluzione del rapporto di lavoro è ascrivibile alla volontà del datore di lavoro, anche se manifestata con comportamenti concludenti; la mera cessazione nell’esecuzione delle prestazioni non è circostanza di per sè sola idonea a fornire tale prova”.
Inoltre, secondo la Suprema Corte, il giudice – ove il datore eccepisca che il rapporto si è risolto per le dimissioni del lavoratore – dovrà ricostruire i fatti con indagine rigorosa, anche avvalendosi dell’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio ex art. 421 c.p.c. E, sempre a parere della Corte, solo nel caso in cui perduri l’incertezza probatoria, il giudice dovrà fare applicazione del principio di cui all’art. 2697, comma 1, c. c., rigettando la domanda del lavoratore che non ha provato il fatto costitutivo della sua pretesa (Cass. n. 3822 del 2019; conf. Cass. n. 13195 del 2019; v. pure Cass. n. 31501 del 2018).

La predetta sentenza si pone in linea con la precedente decisione n. 3822 dell’8 febbraio 2019, mediante la quale la Corte di Cassazione aveva ribadito, confermando il proprio orientamento sul punto, che spetta sempre al lavoratore fornire la prova (evidentemente non sempre agevole) del licenziamento orale impugnato, per rifuggire così il rischio che la cessazione del rapporto venga imputata ad altre manifestazioni di volontà (dimissioni o risoluzione consensuale per fatti concludenti). Così, la prova della mera interruzione delle prestazioni da parte del lavoratore non è circostanza di per sé sufficiente a fornire la prova circa il fatto costitutivo della domanda.

La vicenda in esame trae origine dal giudizio di impugnazione della cessazione di un rapporto di lavoro, che il dipendente riteneva imputabile a licenziamento orale e, al contrario, il datore di lavoro considerava dovuta a dimissioni.

Il giudice di primo grado aveva inizialmente accolto l’impugnazione del lavoratore con decisione confermata in Corte d’appello, ravvisando che essendo pacifica e incontestata la cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente aveva pertanto correttamente adempiuto il proprio onere probatorio relativo alla estromissione dal rapporto, anche in considerazione della mancata prova da parte della società delle dimissioni eccepite.

La Corte di cassazione, chiamata ad esprimere giudizio di legittimità sull’argomento, ha rilevato una lacuna nel percorso argomentativo dei giudici di merito, allorché hanno considerato sufficiente ai fini dell’accoglimento della domanda del lavoratore l’acclarata intervenuta cessazione del rapporto, ritenuta pacifica tra le parti, sebbene le stesse la imputassero l’una reciprocamente alla manifestazione di volontà dell’altra.

Pur dando atto dell’esistenza di un orientamento più garantista che vede gravato il lavoratore, nel licenziamento orale, solo dell’onere di provare l’intervenuta cessazione del rapporto (Cassazione 10651/2005, 7614/2005; 5918/2005; 22852/2004; 2414/2004), la Corte si è allineata ad altro orientamento, più recente ma meno tutelante per il prestatore (31501/2018) in base al quale, in caso di dedotto licenziamento orale, spetta al lavoratore la prova circa la sua “estromissione” dal rapporto di lavoro ad opera del datore di lavoro, che è concetto più specifico rispetto alla semplice “cessazione del rapporto di lavoro”, e che presuppone un atto datoriale consapevolmente volto ad espellere il lavoratore. Ciò in quanto la cessazione definitiva nell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal rapporto di lavoro non è di per sé sola idonea a fornire la prova del licenziamento, trattandosi di circostanza di fatto di significato polivalente, in quanto può costituire l’effetto di molteplici manifestazioni di volontà (licenziamento, dimissioni, o risoluzione consensuale).

Conclude la Corte, cassando con rinvio la sentenza impugnata, che nel caso in cui sussista un’incertezza probatoria in merito alla circostanza posta alla base della cessazione del rapporto, dovrà trovare applicazione il regime dell’onere della prova previsto dall’articolo 2697 del codice civile (secondo cui «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento») e, pertanto, il lavoratore che non abbia provato il fatto costitutivo della sua domanda la vedrà…

Continua a leggere qui la nota a sentenza pubblicata su Il Quotidiano del Lavoro.

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