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28 Apr 2015

Niente cassa integrazione per chi chiude l’attività (Il Sole 24 Ore – Focus, 29 aprile 2015, pag. 15)

La legge 183/2014 ha delegato al Governo la materia della riforma degli ammortizzatori sociali, definendone gli scopi, i principi e i criteri direttivi.
Con riferimento agli strumenti di tutela dei lavoratori, in costanza di rapporto di lavoro, è la cassa integrazione guadagni straordinaria, l’istituto nei cui confronti si sono già indirizzate le maggiori critiche ed attenzioni delle parti sociali e di alcune parti politiche.
Questo ammortizzatore sociale, in base a quanto previsto dalla legge delega al comma 2, lettera a) dell’articolo 1, parrebbe debba ritrovare la propria originaria funzione di strumento temporaneo, utile a sostenere le imprese ed i lavoratori, in attesa del rilancio aziendale dopo un periodo di crisi economica, invece che supporto assistenzialistico al reddito dei lavoratori, com’è attualmente. La Cassa dovrebbe essere attivata in caso di riorganizzazione, ristrutturazione e crisi aziendale
In effetti, più che riscrivere il Capo I, Titolo I della legge 223/1991, che ha disciplinato in modo organico il ricorso alla Cigs, oggetto di vari interventi legislativi fin dal 1968, la riforma riguarderà la revisione dei provvedimenti di varia natura che, nel corso degli anni, sotto la spinta delle parti sociali, hanno risolto in modo non sempre rispettoso dello spirito della predetta legge, le diverse casistiche concrete che si sono presentate.
Principi e criteri direttivi 
Tra i principi e i criteri direttivi indicati alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 1 della legge delega, riferibili alla Cigs, il numero 1), su cui si è appuntata la maggiore attenzione nel corso dell’iter parlamentare, prevede «l’impossibilità di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione definitiva di attività aziendale o di un ramo di essa».
Fra le causali per il ricorso alla Cigs, la tipologia della cessazione di attività non è prevista dalla legge 223/1991, ma è stata ammessa con vari artifici adottati nel tempo dagli enti preposti (prima il Cipi, poi il Cipe ed infine lo stesso ministero del Lavoro).
Il criterio direttivo di cui al numero 2) riguarda la semplificazione delle procedure burocratiche. Qui la delega, riferita alla Cigs, sembrerebbe, da un lato, confermare l’utilizzo dell’applicativo “Cigs online” già da tempo in atto, dall’altro, probabilmente la riduzione dei termini di conclusione del procedimento istruttorio.
Il principio previsto dal numero 3), quello sulla «necessità di regolare l’accesso alla Cig solo a seguito di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro» è stato, in questi mesi molto dibattuto. L’indicazione «eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla Cig a favore dei contratti di solidarietà» sembra confermare una chiara preferenza del legislatore verso quest’ultimo ammortizzatore sociale, rispetto agli altri.
Al numero 4), il criterio direttivo ha il senso di limitare il ricorso alle sospensioni dal lavoro a 0 ore e prevede «meccanismi di incentivazione della rotazione».
A tale ultimo riguardo, rispetto alle norme vigenti, è significativo il passaggio dall’attuale adozione di sanzioni a carico dell’impresa, in mancanza di rotazione, all’obbligo di applicarla per ottenere un non ancora definito “incentivo”.
Il criterio di cui al numero 5) è ormai assimilato al “bonus-malus” mutuato dalla Rc auto: a maggiore utilizzo deve corrispondere maggiore costo!
Il criterio di cui al numero 6) punta su una revisione degli oneri contributivi ordinari e su una loro rimodulazione.
Infine, con il numero 7), viene fissato il principio della estensione delle tutele in costanza di rapporto di lavoro, introdotta dalla legge 94/2012 attraverso i fondi di solidarietà, per superare il dualismo fra lavoratori protetti e non protetti, mediante la statuizione di un loro effettivo avvio.
Le problematiche 
L’elencazione analitica, seppur sommaria, dei principi indicati dalla legge delega, lascia già intravvedere le diverse problematicità che il decreto attuativo dovrà affrontare. Tra queste citiamo:
la necessità che l’intervento delegato all’Esecutivo debba tener conto della profonda diversità del ricorso alle due uniche tipologie di Cigs, per crisi e per ristrutturazione, nella determinazione degli oneri contributivi, a carico delle imprese, per il loro finanziamento;
il problema della individuazione del punto di equilibrio dell’aliquota contributiva da cui far iniziare il “Bonus-malus”;
le problematiche connesse alla cessazione di attività definitiva delle imprese. La dichiarazione di principio contenuta nella legge 183/2014 potrà trovare realizzazione solamente se collegata al decreto attuativo delle politiche attive e dei servizi per l’impiego.

Fonte:

Il Sole 24 Ore

www.quotidiano.ilsole24ore.com/vetrina/edicola24web/edicola24web.html

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