Categorie: Insights, Giurisprudenza

Tag: Licenziamento, Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Obbligo di repêchage


28 Apr 2021

Non c’è violazione dell’obbligo di repêchage se il lavoratore non vuole trasferirsi in altra sede

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 marzo 2021, n. 7360, ha stabilito che il datore di lavoro – laddove il dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo si fosse reso disponibile al trasferimento solo in determinate zone – deve provare, per non incorrere nella violazione dell’obbligo del c.d. repêchage, unicamente l’impossibilità di ricollocarlo nelle sedi aziendali site in dette zone.

I fatti di causa

Una lavoratrice impugnava giudizialmente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole a seguito della chiusura dell’unità locale ove era impiegata come store manager.

La Corte d’Appello territorialmente competente, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava il ricorso presentato dalla lavoratrice deducendo la mancata violazione dell’obbligo di repêchage, a fronte della disponibilità della stessa ad essere trasferita soltanto in una delle sedi della società datrice di lavoro, site in Campania o nel basso Lazio.

Avverso la decisione dei giudici di merito ricorreva in cassazione la lavoratrice.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la pronuncia della Corte distrettuale e, riprendendo alcuni propri consolidati orientamenti, ha affermato preliminarmente che: “in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, spetta al datore di lavoro l’allegazione e la prova dell’impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, in quanto requisito di legittimità del recesso datoriale, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili, non essendo configurabile sotto il profilo processuale, una divaricazione tra i suddetti oneri (cfr.  sentenza n. 5592/2016; sentenza  n. 12101/2016 e sentenza n. 160/2017).

E per la Corte di Cassazione, tale onere risulta assolto dal datore allorquando riesce a dimostrare di non esserci alcuna possibilità di ricollocare il lavoratore licenziato in una sede ricompresa all’interno del territorio in cui lo stesso si è detto disposto a trasferirsi. Infatti, seppur non incomba sul lavoratore alcun onere di allegazione, una volta che lo stesso circoscrive – nella domanda giudiziale – l’ambito spaziale di interesse, consente al datore di non addure alcunché circa il possibile ricollocamento in sedi site in territori diversi.

Su tali presupposti, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso della lavoratrice, ritenendo assolto da parte della società resistente l’onere di dimostrare di non avere alcun posto disponibile in Campania e nel basso Lazio.

Altri insights correlati:

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

9 Feb 2026

Welfare & HR Summit (Il Sole 24 Ore, 25 febbraio 2026 – Vittorio De Luca)

L’appuntamento per il 5° Welfare & HR Summit de Il Sole 24 Ore è per mercoledì 25 febbraio dalle ore 15.00. L’evento vedrà la partecipazione di Vittorio De Luca tra gli esperti…

6 Feb 2026

Parità retributiva e trasparenza: presentato lo schema di decreto attuativo

L’Italia è tra i primi Stati membri ad aver adottato lo schema di decreto legislativo attuativo della Direttiva UE 2023/970, che ha ottenuto ieri il primo via libera…

30 Gen 2026

La condanna per stalking può giustificare il licenziamento per giusta causa 

Con l’ordinanza n. 32952 del 17 dicembre 2025, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che la condanna definitiva per reati di stalking e maltrattamenti può legittimare il licenziamento…

30 Gen 2026

Siamo sempre un Great Place To Work!

Per il terzo anno consecutivo, De Luca & Partners ha ottenuto il prestigioso riconoscimento Great Place to Work®, una conferma importante del valore che attribuiamo alle persone e…

29 Gen 2026

Corte di Cassazione: controlli datoriali e utilizzo delle chat aziendali per fini disciplinari

La chat aziendale “destinata alle comunicazioni di servizio dei dipendenti che vi accedono mediante account aziendale, costituisce uno strumento di lavoro, ai sensi dell’art. 4, comma 2, della…

28 Gen 2026

Condotta antisindacale: la Cassazione supera il formalismo e guarda alla sostanza

Con l’ordinanza n. 789 del 14 gennaio 2026, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della condotta antisindacale del datore di lavoro in relazione agli obblighi di…