La Corte di cassazione, con
la sentenza 26029 del 15 ottobre 2019, riconferma che deve considerarsi
annullabile il recesso nell’ambito di una procedura collettiva di riduzione del
personale di un lavoratore occupato obbligatoriamente, se al momento della cessazione
del rapporto il numero dei rimanenti occupati obbligatoriamente sia inferiore
alla quota di riserva e chiarisce che le conseguenze di predetta annullabilità
del licenziamento devono essere ricondotte a quelle attivabili in caso di
recesso illegittimo per accertata la violazione dei criteri di scelta. Il caso
sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di legittimità si riferisce
a un dipendente assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio,
licenziato nell’ambito di una procedura collettiva. Le corti territoriali in
primo e secondo grado chiamate a decidere sulla domanda del lavoratore volta a
ottenere una dichiarazione di illegittimità del licenziamento con ogni
conseguenza di legge, avevano accolto la richiesta, condannando la società alla
reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità
risarcitoria pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. In
particolare, la Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione di primo
grado sulla base dell’assunto secondo cui risultava indiscusso che si trattasse
di un lavoratore obbligatoriamente assunto, della circostanza da considerarsi
ormai pacifica con forza di giudicato interno, non avendo il datore di lavoro
fornito prova contraria sul punto, che al momento della cessazione del rapporto
il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente fosse inferiore
alla quota di riserva. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, la
società ha depositato ricorso in Cassazione, sorretto da un unico motivo. Il
datore di lavoro ha sostenuto di non aver selezionato il soggetto invalido per
esodarlo, ma di aver applicato una clausola della convenzione sindacale che
prevedeva l’esternalizzazione del reparto cui era addetto e di aver comunque
offerto al dipendente la ricollocazione nello stesso sito produttivo e nelle
stesse mansioni già espletate, alle dipendenze della società appaltatrice del
reparto, offerta che era stata rifiutata. La Cassazione, nel rigettare il
motivo di impugnazione del datore di lavoro, riprendendo il dettato
dell’articolo 10, comma 4, della legge 68 del 1999 secondo cui il recesso di
cui all’articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, numero 223, ovvero il
licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo,
esercitato nei confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente, sono
annullabili qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei
rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di
riserva prevista all’articolo 3 della presente legge, precisa quanto segue.
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