Categorie: Insights, Normativa


14 Mag 2015

CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI E REGIME DI DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE

L’entrata in vigore del contratto a tutele crescenti pone dubbi interpretativi in merito al regime di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi connessi al rapporto lavoro. La disposizione codicistica di riferimento prevede che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, tuttavia, nell’ambito dei rapporti di lavoro è stata considerata la posizione di inferiorità del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che non garantirebbe la piena libertà di esercizio dei diritti in corso di rapporto. In altre parole, temendo ripercussioni, il lavoratore rinuncerebbe a far valere i propri diritti. In virtù di quanto sopra, in passato, a seguito di alcune pronunce della Consulta, la giurisprudenza aveva creato un doppio regime di decorrenza della prescrizione, differenziato in relazione al grado di “stabilità” del rapporto: decorrenza immediata per i rapporti garantiti dalla tutela reale, e decorrenza solo dalla fine del rapporto per i rapporti non assistiti da questo tipo di tutela. Già con la Riforma Fornero, l’ingresso della tutela indennitaria nell’ambito dell’art. 18 St. Lav. aveva determinato problemi applicativi del suddetto principio facendo auspicare un pronto intervento da parte del Legislatore, della Consulta o dalla giurisprudenza. Con il D.lgs. 23/2015 si verifica, per il personale assunto a partire dal 7 marzo 2015, un ulteriore depotenziamento della tutela reale che si riduce ai casi di insussistenza del fatto materiale contestato e ai casi di nullità del licenziamento. Riteniamo che tale ulteriore circoscrizione dell’ambito di applicazione della tutela reale determinerà l’applicazione a tutti i rapporti di lavoro, a prescindere dalla tutela da cui sono assistiti, del principio per il quale il dies a quo della prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.

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