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Tag: Datore di lavoro, Sostenibilità ambientale


21 Feb 2024

Nuovi strumenti di due diligence per i datori di lavoro: Corporate sustainability due diligence directive (Norme e Tributi Plus Diritto – Il Sole 24 Ore, 14 febbraio 2024 – Alberto De Luca, Chiara Carminati)

Raggiunto un accordo provvisorio, occorrerà ora aspettare che il testo sia vagliato dalla Commissione Affari Legali e approvato dal Parlamento in seduta plenaria e dal Consiglio Europeo.

Il 14 dicembre 2023, il Consiglio Europeo e il Parlamento hanno raggiunto un accordo provvisorio sul testo della “ Corporate sustainability due diligence directive ”, avente ad oggetto la promozione di comportamenti, da parte di società ed enti che impieghino capitale umano e processi produttivi, sostenibili e responsabili, rispettosi dei diritti umani e dell’ambiente. Per il completamento dell’iter promulgativo, occorrerà aspettare che il testo sia vagliato dalla Commissione Affari Legali, approvato dal Parlamento in seduta plenaria e dal Consiglio Europeo.

Saranno soggette all’applicazione della Direttiva tre gruppi di imprese:

  • (i) imprese dell’UE con più di 500 dipendenti e un fatturato netto mondiale superiore a 150 milioni di euro nell’ultimo esercizio;
  • (ii) imprese dell’UE con più di 250 dipendenti e un fatturato globale superiore a 40 milioni di euro, a condizione che almeno il 50% di tale fatturato sia stato generato in un settore ad “ alto impatto ” (come ad esempio, produzione tessile, l’esercizio di varie attività agricole e l’estrazione di risorse minerarie);
  • (iii) imprese di paesi terzi che abbiano generato un fatturato netto superiore a 150 milioni di euro nell’UE nell’ultimo esercizio finanziario oppure che realizzano un fatturato netto superiore a 40 milioni di euro nell’UE, a condizione che almeno il 50% del fatturato netto sia stato realizzato in un paese dell’UE.

Le imprese interessate dovranno adottare dei meccanismi per individuare gli impatti negativi attuali o potenziali delle proprie attività sui diritti umani e sull’ambiente. All’uopo dovranno predisporre adeguati sistemi e misure di governance, nonché modelli di analisi (due diligence) circa gli impatti prodotti dallo svolgimento delle proprie attività (dai propri prodotti e servizi), dalle loro filiazioni e rapporti d’affari, anche collegati alla catena di valore cui le società partecipano.

Pertanto, le imprese soggette ai predetti obblighi potranno vedersi costrette ad apportare modifiche o integrazioni alle policy già in applicazione o addirittura a predisporne di nuove per adeguarsi agli obblighi della normativa in commento.

Sarà quindi necessario dotarsi di meccanismi di verifica circa i partner industriali e commerciali. In particolare, dovranno essere analizzate le politiche delle entità giuridiche per il cui tramite è esercitata l’attività di impresa, degli appaltatori o subappaltatori o di qualsiasi altro soggetto giuridico con cui siano stati conclusi accordi commerciali o finanziamentiassicurazioni o riassicurazioni o che comunque svolgano attività commerciali connesse ai prodotti o ai servizi offerti.

La procedura di verifica dovrà necessariamente essere preceduta dalla raccolta delle informazioni ritenute significative per valutare il rispetto dei diritti umani e la corretta applicazione delle norme di legge anche con riguardo al lavoro coatto, lavoro minorile, condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro e sfruttamento dei lavoratori . Tale verifica potrà essere attuata anche mediante l’implementazione di processi di consultazione con gruppi di lavoratori appartenenti all’azienda (destinataria diretta della normativa) nonché delle altre società appartenenti alle filiazioni e all’intera catena di valore.

Le società dovranno quindi definire procedure di catalogazione e di descrizione degli impatti negativi riscontranti dalle analisi di due diligence , associando la predisposizione di precisi codici di condotta che contemplino anche i necessari meccanismi di protezione disciplinare.

La normativa richiede inoltre che gli Stati membri provvedano “a che ciascuna società adotti misure adeguate (…) per prevenire i potenziali impatti negativi sui diritti umani e impatti ambientali negativi che sono stati o avrebbero dovuto essere individuati (…) o, qualora la prevenzione non sia possibile o non lo sia immediatamente, per attutirli sufficientemente” (Articolo 7, paragrafo 1 della Direttiva, proposta del febbraio 2022).

In particolare, se la natura o la complessità delle necessarie misure di prevenzione lo esige, le società interessate dovranno predisporre e attuare un “ piano operativo di prevenzione ” che preveda scadenze ragionevoli e precise per gli interventi, nonché indicatori qualitativi e quantitativi per misurare i progressi (Articolo 7, paragrafo 2 della Direttiva, proposta del febbraio 2022).

Continua a leggere la versione integrale su Norme e Tributi Plus Diritto del Il Sole 24 Ore.

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