Categorie: Insights, Pubblicazioni


28 Mar 2019

La sanzione della sospensione disciplinare è illegittima se i fatti giustificano il licenziamento (Diritto 24 de Il Sole 24 Ore, 29 marzo 2019 – Alberto De Luca, Gabriele Scafati)

Con recente sentenza n. 285 del 1° febbraio 2019, il Tribunale di Milano si è pronunciato in merito alla legittimità del comportamento del datore di lavoro che richieda ad un candidato di esibire il certificato dei carichi penali pendenti e se questi sia tenuto ad onorare la richiesta.
La vicenda trae origine dal procedimento disciplinare avviato nei confronti di un lavoratore per aver taciuto, in fase di colloquio, il fatto di essere stato condannato in sede penale, due anni prima, ad una pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione, per reati informatici.
La sentenza riporta per intero la lettera di contestazione disciplinare consegnata al lavoratore, ove venivano dettagliatamente descritti i fatti imputati, quali, in particolare, il fatto di avere utilizzato i dati abusivamente sottratti ad una donna, peraltro impiegata presso lo stesso datore resistente, per poi utilizzarli per attuare una condotta qualificata come stalking ai danni della collega.
In particolare, veniva contestato al lavoratore, da un lato, di aver posto in essere una condotta (quella dello stalking) lesiva della salute e sicurezza sul luogo di lavoro ai danni di una collega, dall’altro di aver dolosamente taciuto la circostanza (e l’esistenza di una condanna penale così rilevante), all’atto dell’assunzione. In esito al procedimento, il lavoratore era stato sanzionato con il provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per 10 giorni.
Il Tribunale milanese, chiamato a giudicare sull’impugnativa spiegata dal lavoratore, annullava il provvedimento sanzionatorio.
Sul primo punto, il Giudice, a parere di chi scrive decidendo in modo opinabile, rilevava che il provvedimento della sospensione non era adeguato a sanzionare una violazione della salute e sicurezza sul luogo del lavoro, che avrebbe invece dovuto essere sanzionato con un provvedimento espulsivo.
Ciò, argomentava il giudicante, in quanto stante la gravità del fatto contestato, “la natura [ndr. conservativa] della sanzione disciplinare irrogata (…) appare contraddittoria e antitetica rispetto alle premesse poste nella contestazione disciplinare”, il che porterebbe alla conclusione che l’unica sanzione legittima sarebbe potuta essere quella del licenziamento.
Quanto alla presunta violazione del presunto obbligo di esibire i carichi pendenti, il giudicante milanese escludeva inoltre l’esistenza di un generico dovere informativo in capo al lavoratore, all’atto dell’assunzione, in ordine all’esistenza di precedenti penali a proprio carico, al di fuori delle ipotesi in cui, nel lavoro pubblico o in relazione a specifiche posizioni lavorative, ciò costituisca oggetto di precisa richiesta del datore.
Concludendo, è interessante notare come la sentenza in analisi abbia ribadito – e specificato con riferimento alla fase di selezione del personale – il principio in base al quale solo in determinate circostanze è lecito chiedere al lavoratore di esibire il “certificato penale”, o “casellario giudiziale”, riportante le condanne penali subite (anche in conformità con quanto stabilito dall’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori); mentre, si ricorda, permane l’assoluto divieto di chiedere il “certificato carichi pendenti”, che interferirebbe sulla presunzione di innocenza di ciascun cittadino fino a sentenza definiva di condanna (Cass. sent. del 17 luglio 2018, n. 19012).

Iscriviti alla newsletter

Contattaci

Hai bisogno di informazioni? Scrivici e il nostro team di esperti ti risponderà il prima possibile.

Compila il form

Altre news e insights

8 Apr 2026

Gestione della posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro: i limiti secondo il Garante Privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha nuovamente espresso il proprio parere sulla gestione della posta elettronica aziendale da parte dei datori di lavoro dopo la…

8 Apr 2026

Licenziamento orale: onere della prova in capo al lavoratore

Con l'ordinanza n. 4077 del 23 febbraio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema del licenziamento orale, statuendo che il lavoratore che impugni la risoluzione…

8 Apr 2026

Lo sai che… l’incompatibilità tra colleghi può giustificare il trasferimento del dipendente?

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, ha affermato che il trasferimento del lavoratore può essere legittimamente disposto anche in presenza…

7 Apr 2026

Il confine tra riposo e inattività nella gestione dell’orario di lavoro (AIDP – HR Online, 7 aprile 2026 – Vittorio De Luca, Alesia Hima)

Nel linguaggio organizzativo delle aziende si parla spesso di “pause”, “attese” o “tempi morti”. Nella pratica operativa questi termini vengono utilizzati quasi come sinonimi. Dal punto di vista…

17 Mar 2026

Parità salariale, via libera al decreto su parità e trasparenza retributiva (People are People, 16 marzo 2026 – Claudia Cerbone, Martina De Angeli)

Claudia Cerbone e Martina De Angeli, professioniste dello studio De Luca & Partners, firmano il presente articolo dedicato allo schema di decreto legislativo approvato lo scorso 5 febbraio…

10 Mar 2026

Legittimo il trasferimento del lavoratore quando vi sia incompatibilità con il contesto aziendale (Camera di Commercio Italo-Francese, 10 marzo 2026 – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 4198 del 25 febbraio 2026, la Corte di Cassazione - Sezione Lavoro - ha ribadito che una situazione di incompatibilità ambientale può giustificare il trasferimento del lavoratore quando tale situazione…